Terremoto, verifiche di agibilità: nuove regole, per tutti i Tecnici

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Il D.P.C.M. dell’8 luglio 2014 istituisce il Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica: il requisito base per l’iscrizione negli elenchi era aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile.

Architetti, ingegneri, geometri e periti edili iscritti agli ordini o collegi e con competenze di tipo tecnico e strutturale si potranno occupare della compilazione delle schede AeDES di verifica di agibilità post terremoto. Secondo la procedura preceente, al contrario, le verifiche erano di esclusiva competenza dei tecnici abilitati AeDES.

Con due ordinanze, in corso di pubblicazione in Gazzetta, le cose cambiano. Si tratta dell’Ordinanza 10/2016 del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ordinanza 422/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Decreto terremoto – Procedura e modulistica per i lavori di somma urgenza

I recenti eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale hanno posto in evidenza la necessità di poter attuare, con la massima tempestività possibile, tutti quegli interventi indispensabili alla tutela dell’incolumità delle persone e alla messa in sicurezza del tessuto edilizio oltre al patrimonio culturale. Molto spesso l’attivazione delle procedure previste in questi casi può ridurre in modo considerevole l’esposizione al rischio delle popolazioni e l’estensione dei danni a fabbricati e monumenti; questo risultato è conseguibile solo se tutti i tecnici interessati alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza riescono ad attivare le attività richieste per il raggiungimento di queste finalità.Questo ebook è stato predisposto dopo la pubblicazione dei d.l. n. 189/2016 e n. 205/2016, avvenuta l’11 novembre 2016, contenente “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” con la finalità di fornire un supporto operativo a tutti i soggetti impegnati negli interventi resi necessari dall’emergenza terremoto.Il criterio regolatore è quello dell’analisi delle procedure e delle attività da avviare nei casi di “somma urgenza” che si determinano a seguito di eventi metereologici, idro-geologici o sismici di grande rilevanza e che costituiscono l’elemento generatore dei gravissimi danni a persone e cose che continuano a ripetersi con regolare frequenza e altrettanto regolare devastazione.In questo senso è utile ricordare che tutto il materiale, procedure, informazioni e modulistica sono aggiornati con il d.lgs. 50/2016 – Nuovo codice degli appalti e i recenti decreti pubblicati per la specifica emergenza del terremoto.Il presente lavoro si configura, pertanto, come un primo momento di raccolta degli elementi normativi di maggior rilevanza nell’ambito delle procedure di somma urgenza, di una serie di schemi operativi per facilitare la comprensione delle varie attività da svolgere oltre alla necessaria modulistica di attuazione.Sono riportate delle tabelle o ideogrammi con le indicazioni per lo svolgimento dei vari passaggi sia per gli interventi su beni ordinari che sul patrimonio tutelato dei beni culturali con delle note esplicative per facilitare la comprensione dei processi e l’utilizzo della modulistica. Questo tipo di procedure , indicazioni e modulistica non sono direzionate esclusivamente alla emergenza sismica che si è venuta a verificare in questi mesi ma rappresentano una modalità operativa che è applicabile a tutte le situazioni in cui si verificano eventi di tale rilevanza da rendere necessaria l’attuazione di tali procedure.Le figure interessate da queste informazioni sono certamente quelle che svolgono compiti esclusivamente tecnici legati alla rilevazione, analisi e quantificazione dei danni e delle misure urgenti da attuare ma si rivolgono anche agli amministratori, ai Sindaci e ai soggetti che, all’interno delle comunità interessate, hanno o avranno il compito di gestire l’emergenza e di avviare il sistema dei soccorsi, messa in sicurezza e ricostruzione delle strutture danneggiate.Marco Agliata, Architetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. E’ autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

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Leggi anche Ricostruzione Terremoto: stabiliti i contributi per danni lievi

Nuova procedura in arrivo per le verifiche agibilità

Ordinanza 422/2016: per lo svolgimento delle verifiche di agibilità è necessario rendere la procedura più rapida, per questo motivo tutti i professionisti iscritti agli ordini/collegi professionali abilitati all’esercizio della professione con competenze tecnico-strutturale nell’edilizia, anche non abilitati “AeDES”, possono effettuare verifiche di agibilità post-sismica.

I proprietari degli immobili privati “non utilizzabili”, dopo le verifiche con scheda speditiva Fast, possono incaricare direttamente tecnici di loro fiducia per la compilazione della scheda Aedes.

Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell’edificio da parte dei Comuni, i tecnici avranno l’obbligo di redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST.

Alla scheda AeDES i professionisti dovranno allegare una documentazione fotografica esauriente e una sintetica relazione con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno.

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Le regole per gli incarichi ai professionisti

Il tecnico professionista che ha redatto la scheda FAST non può fare anche la scheda AeDES dello stesso edificio.

Ogni professionista potrà redigere al massimo 30 schede AeDES: se il numero viene superato, il professionista viene cancellato d all’elenco speciale, non ancora in fase di attuazione ma istituito dall’articolo 34 del DL 189/2016.

Anche nel caso di accertamento di una scheda AeDES “falsa o completamente errata”, si procede alla cancellazione, o non iscrizione, dall’elenco speciale.

In caso di una non congruità dell’esito della scheda con il quadro valutativo si procederà al confronto con il professionista e alla correzione della scheda. Se a un professionista vengono contestate come incongrue più di tre schede AeDES, potrà essere sospeso o non iscritto, per un minimo di tre e un massimo di nove mesi all’elenco speciale.

Per approfondire leggi anche Decreto terremoto: tutti i compiti dei Professionisti nella ricostruzione

A che punto siamo per la ricostruzione

Vasco Errani, il commissario straordinario del governo alla ricostruzione, durante la riunione del Comitato istituzionale dell’Umbria ha dichiarato: “Ci sono già le condizioni per avviare la ricostruzione. Lo ha detto vale a dire il recupero, il ripristino e la riparazione delle abitazioni con i danni lievi”.

È già pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza (Ordinanza 9/2016 del Commissario speciale per la Ricostruzione) per le imprese, quella secondo la quale le imprese danneggiate dal sisma potranno delocalizzare le attività in edifici in affitto o strutture temporanee, se la perizia asseverata da un tecnico abilitato avrà certificato la riconducibilità dei danni agli eventi sismici avvenuti dal 24 agosto.

A gennaio, ci sarà un’altra ordinanza sulla ricostruzione dei danni gravi delle abitazioni private. e al quel punto, il quadro normativo per la ricostruzione sarà completo…

… Fino al prossimo terremoto.

 

Per approfondire leggi anche Decreto Terremoto, lavori in Somma Urgenza: procedure e modulistica

Redazione Tecnica

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