Torna spesso alla ribalta il tema delle opere precarie e temporanee poste in essere dai privati per soddisfare le proprie esigenze familiari o di lavoro.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come di recente introdotto dall’articolo 3, lettera b) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono realizzabili, senza titolo, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.
Tra le opere precarie e temporanee si possono annoverare:
– capanno in legno o materiali leggeri;
– container;
– tettoia.
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Le opere precarie e temporanee, per essere tali, non devono essere stabilmente infisse al suolo, anche se, la maggior parte dei contenziosi in materia sorgono proprio per la carenza di quest’ultimo elemento.
La giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito che non è rilevante la modalità con la quale un manufatto è infisso al suolo al fine di stabilire se si è in presenza di opere precarie e temporanee (le quali non abbisognano quindi del titolo edilizio) o, al contrario, di stabili trasformazioni del territorio.
Ciò che rileva è l’uso oggettivo del manufatto che il proprietario o l’autore dell’intervento abbiano posto in essere dopo la sua realizzazione. (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3321/2000 e Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2842/2014).
Le opere precarie, con il nuovo decreto SCIA 2, sono considerate attività edilizia libera, ma richiedono comunque una CIL. Per saperne di più leggi anche:
SCIA 2, per quali opere non serve nessun titolo edilizio?
A voler diversamente opinare si darebbe la possibilità indiscriminata di eludere gli indici edificatori previsti dal PRG, e ciò mediante la posa in opera di casette prefabbricate, container, roulottes, camper, etc., ossia di opere che non sono ancorate al suolo nello stesso modo degli edifici tradizionali ma che, opportunamente collocate ed eventualmente nel tempo “rinforzate”, finiscono per assolvere alle medesime finalità (se non residenziali, certamente accessorie alla residenza, quali: magazzini, garages, legnaie, etc.).
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