Decreto Fiscale convertito in Legge, tutte le novità per i Professionisti

Il 24 novembre il Senato ha convertito in Legge il Decreto Fiscale (DL 193/2016).

Qualche giorno fa era stata bocciata dalla Camera la proposta di far rimanere nel regime dei minimi chi supera di poco il tetto dei compensi (15 mila euro). Si veda l’articolo 7-sexies del decreto fiscale. Durante l’esame del disegno di legge per la conversione era stato proposto un periodo transitorio per chi avesse sforato di poco il tetto dei compensi previsto dalla legge. La proposta doveva ottenere la fiducia ma non l’ha ottenuta. Leggi tutto l’articolo Decreto Fiscale 2017, no al Regime dei Minimi se superi di poco i 15mila.

Come cambiano gli Studi di Settore

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze individuerà, con un decreto ad-hoc, indici sintetici di affidabilità fiscale con livelli premiali per i contribuenti più affidabili, in sostanza esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Gli studi di settore cesseranno di esistere una volta definite bene le nuove regole.

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I dati delle Fatture Iva dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate per via telematica ogni tre mesi. Gli errori nella comunicazione Iva saranno puniti con una sanzione da 500 a 2.000 euro; se ci saranno errori nella trasmissioni dei dati: 2 euro per fattura, al massimo di 1.000 euro a trimestre.

Le Partite IVA saranno chiuse d’ufficio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, se inattive per tre anni.

Agevolazioni IRPEF per le trasferte

Tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo vengono incluse quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

L’articolo 7-quinqiues introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell’abbattimento al 50 % del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi. Per rientrare in questa agevolazione sono richieste alcune condizioni, che puoi leggere cliccando qui.

Nuovo regime forfettario e contribuenti minimi

La legge di stabilità 2015 prevede un nuovo regime fiscale semplificato o per meglio dire “forfettario” a favore di tutti i soggetti che aprono la partita IVA dal 2015 in poi. Inoltre tale regime può essere applicato anche da tutti i soggetti che con riferimento all’anno precedente siano in possesso di specifici requisiti. Il regime, come vedremo, è un regime naturale e si va a collocare con precedenza rispetto al regime di contabilità semplificata e ordinaria, salvo che questi non sono obbligatori perché mancano i requisiti.La novità consiste nel fatto che il soggetto non deve fare alcuna opzione per il passaggio, è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e non è soggetto agli studi di settore; inoltre può pagare i contributi previdenziali INPS non sul minimale ma sul reddito effettivo.A tal fine, è tenuto a presentare all’INPS – in via telematica – ed entro la scadenza del 28 febbraio un’apposita istanza.L’unico adempimento posto a suo carico, sussistendo le condizioni che esamineremo in modo dettagliato nell’elaborato, consiste nel determinare l’imposta sostitutiva nella misura del 15% su un ammontare di ricavi forfettizzati in base a degli appositi coefficienti individuati nell’allegato n. 4 alla legge n. 190/2014.Nel testo inoltre sono esaminati anche gli altri regimi contabili delle imprese e dei professionisti. La guida è strutturata in tabelle esplicative ed è finalizzata ad illustrare al lettore i regimi contabili vigenti cercando di fargli comprendere quale sia la convenienza o lo svantaggio dell’utilizzo del nuovo regime forfettario.Rosita DonzìDottore in Economia e Commercio, abilitata alla professione di dottore commercialista, revisore legale deiconti. È autrice di numerosi testi di carattere giuridico e fiscale e di pubblicazioni su riviste specializzate. 

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Redazione Tecnica

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