La realizzazione di parcheggi pertinenziali viene ricondotta alle norme di carattere nazionale di cui all’articolo 9 della Legge n. 122 del 1989, che permette di costruire, anche in deroga alla regolamentazione urbanistica di settore, nel sottosuolo degli immobili oppure nei locali siti a piano terreno dei fabbricati, i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole residenze.
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Costituisce orientamento consolidato, quello secondo cui il procedimento amministrativo è regolato dal principio del tempus regit actum, secondo il quale i provvedimenti dell’Amministrazione, in quanto espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi, sia per quanto concerne i requisiti di forma e procedimento, sia per quanto riguarda il contenuto sostanziale delle statuizioni, alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui vengono posti in essere, in applicazione del principio della immediata operatività delle norme di diritto pubblico (Consiglio di Stato n. 3013 del 2016).
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La corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che l’amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (Consiglio di Stato, n. 1450 del 2016).
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Com’è noto infatti, l’articolo 9, comma 1, della legge 122 del 1989 stabilisce che i proprietari di immobili possono realizzare, nel sottosuolo o al piano terreno degli stessi immobili, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati “ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici”.
In particolare occorre interpretare la nozione di “pertinenzialità” in misura tale da non legittimare qualsiasi operazione di edificazione di parcheggi anche quando siano scollegata ab origine dalla fruizione di unità immobiliare residenziali (Cassazione penale 26327/2009 e Cassazione penale 45068/2011), secondo cui la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dalla legge n. 122 del 1989, art. 9 può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili.
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