Rilascio permesso di costruire, serve il consenso dei comproprietari

Il permesso di costruire viene rilasciato al proprietario, o a chi ne ha diritto, con il consenso degli altri comproprietari dell’area interessata dall’intervento edilizio e questo vale anche nei casi di richiesta in sanatoria.

L’amministrazione in sede di rilascio del permesso di costruire verifica la sussistenza del consenso degli altri eventuali soggetti interessati e, in caso di mancato assenso di questi ultimi, procede al diniego del titolo abilitativo edilizio, attivando le procedure previste dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciò avviene mediante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e l’assegnazione dei termini per eventuali memorie e la successiva conclusione del procedimento.

Cosa dice la giurisprudenza?

Per giurisprudenza pacifica, il permesso di costruire in sanatoria per l’opera in comproprietà non può essere rilasciato quando vi sia l’espressa opposizione degli altri condòmini.

La giurisprudenza di riferimento in passato era prevalentemente così orientata: il parametro valutativo dell’attività amministrativa in materia edilizia è quello dell’accertamento della conformità dell’opera alla disciplina pubblicistica che ne regola la realizzazione, salvi i diritti dei terzi e senza che la mancata considerazione di tali diritti possa in qualche modo incidere sulla legittimità dell’atto.

Più recentemente la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che la necessaria distinzione tra gli aspetti civilistici e quelli pubblicistici dell’attività edificatoria non impedisce di rilevare la presenza di significativi punti di contatto tra i due diversi profili (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2001, n. 1507).

Conclusioni

Per il rilascio del permesso di costruire opere che incidono sul diritto di altri comproprietari, è legittimo esigere il consenso degli stessi (che può essere manifestato anche per fatti concludenti) e che perciò qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all’intervento progettato in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici, e maggior ragione nell’ipotesi di sanatoria edilizia di opere abusive quindi già realizzate, la scelta dell’amministrazione di assentire/sanare comunque le opere evidenzia un grave difetto istruttorio e motivazionale, perché non dà conto della effettiva corrispondenza tra la richiesta di concessione e la titolarità del prescritto diritto di godimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 settembre 2001, n. 4972; T.A.R. Toscana, 23 novembre 2001, n. 1651; T.A.R. Emilia-Romana, Parma, 21 marzo 2002 n. 183).

In altre parole, è legittimo che l’amministrazione in sede di rilascio del permesso di costruire in sanatoria possa richiedere il consenso degli altri comproprietari dell’area interessata dall’intervento edilizio. Quindi, è legittimo opporre il diniego di concessione in sanatoria per il mancato assenso di questi ultimi al permesso di costruire (Consiglio di Stato, sezione V, 21 ottobre 2003, n. 6529).

Mario Di Nicola

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