Le detrazioni fiscali al 50% per le ristrutturazioni e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spettano anche al convivente di fatto. Lo dice la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2016, n. 64/E “Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 16-bis del TUIR – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more uxorio“.
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A poter sfruttare le detrazioni IRPEF sono quindi proprio le spese per lavori di ristrutturazione edilizia sostenute dal convivente more uxorio. In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.
Le unioni civili hanno, anche per quanto riguarda le detrazioni 50% per le ristrutturazioni, valore giuridico. “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Per effetto della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, il quadro normativo di riferimento è cambiato. E cambia anche, ampliandosi, il raggio d’azione della detrazione 50% per le ristrutturazioni. La legge in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.
La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale. L’Agenzia delle Entrate ricorda che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori.
Per approfondire leggi lo speciale sulle detrazioni 50% per le ristrutturazioni
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