Con la sentenza 13550 del 1° luglio, la Cassazione ha decretato che, se entro un anno dall’ acquisto prima casa viene costruita un’altra abitazione da adibre a prima casa, le agevolazioni prima casa valgono ancora.
Più in dettaglio. Non decadono le agevolazioni prima casa per il contribuente che, prima che siano passati cinque anni dall’acquisto, vende la prima casa acquistata con le agevolazioni e che, nell’anno immediatamente successivo alla vendita, costruisce una nuova prima casa.
(si veda la nota II-bis, comma 4, all’articolo 1, Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986, Testo unico dell’imposta di registro)
La legge sulle agevolazioni prima casa prescrive che la revoca dell’agevolazione causata dall’alienazione dopo i cinque anni venga evitata se l’acquirente della prima casa, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, compra un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
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Da molto tempo (risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004), l’amministrazione finanziaria consente di ricomprendere, nel concetto di acquisto che evita la revoca dell’agevolazione prima casa, anche l’ipotesi della costruzione di un’abitazione principale su un’area di proprietà di chi, entro i 5 anni, ha venduto la casa acquistata con agevolazione.
Ora questa interpretazione ha avuto l’avvallo della Cassazione (che aveva già sancito l’idea con la sentenza n. 24253 nel 2015), per non creare disparità di trattamento tra chi effettua il reinvestimento del ricavato dalla vendita di un’abitazione acquistando la titolarità di un’altra “abitazione principale” mediante un’attività negoziale e chi invece provvede direttamente ricostruendo la casa su un terreno di sua proprietà. Non viene data importanza al fatto che l’area sia stata acquistata prima o dopo la vendita.
Cosa significa “ricostruire”?
Visto che si deve comunque trattare di un riacquisto entro un anno dall’alienazione entro i 5 anni dall’acquisto e dall’agevolazione prima casa, l’amministrazione finanziaria sostiene che entro un anno dall’alienazione della casa acquistata con l’agevolazione prima casa la nuova casa non debba essere finita ma almeno giunta a quello stadio di realizzazione che consenta di ritenerla venuta ad esistenza.
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