Il 23 giugno sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli uffici. Le nuove regole saranno in vigore dal 23 luglio e andranno ad inserirsi all’interno del nuovo Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) con il quale è stata introdotta una normativa prestazionale più moderna e flessibile.
Con questo nuovo decreto (DM 8 giugno 2016) le attività rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo Codice diventano 35, e tra queste ci sono, appunto, le attività di ufficio, che sono trattate in uno specifico allegato al decreto.
La nuova regola tecnica verticale si applica ad edifici e locali adibiti a uffici con più di 300 persone presenti. Le prescrizioni sono poche: i tecnici dovranno far riferimento anche alla regola tecnica orizzontale del Codice, andando a valutare i tre profili che prendono in considerazione la salvaguardia della vita delle persone, dei beni e la tutela dell’ambiente in relazione ad un evento dannoso (rischio vita, rischio beni e rischio ambiente).
Come tutte le norme del nuovo Codice di prevenzione incendi, anche queste nuove norme saranno ad applicazione facoltativa, e possono riguardare sia attività nuove sia attività esistenti. Il nuovo decreto è quindi alternativo alle disposizioni di prevenzione incendi della regola tecnica verticale del 2006 (DM 22 febbraio 2006), che rimane in vigore.
Il nuovo decreto va ad aggiungersi alle altre tre regole tecniche verticali riguardanti le aree a rischio di atmosfere esplosive, le aree a rischio specifico e i vani degli ascensori, e può anche essere di riferimento per valutare il rischio negli uffici che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dal Dpr 151 del 2011.
Ricordiamo che tutte le disposizioni del Codice possono essere oggetto di procedimento di deroga. Per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi, il professionista può ricorrere all’ingegneria della sicurezza antincendio, a prove sperimentali e all’analisi e progettazione secondo giudizio esperto.
Infine, le soluzioni “alternative” non sono contemplate nel caso di uffici fino a 500 persone presenti, sono permesse solo nelle attività con valutazione di progetto (quelle inserite nelle classi “B” e “C” del Dpr 151 del 2011).
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