La realizzazione di opere che risultano abusi edilizi comporta il ripristino secundum jus dello stato dei luoghi. In tale ambito l’amministrazione procedente emana il provvedimento repressivo di demolizione entro un ragionevole tempo che, però, in molti casi potrebbe essere anche notevolmente lungo.
La giurisprudenza di merito afferma che non sussiste obbligo per l’amministrazione di provvedere alla comunicazione prevista dall’art. 7 della legge. 241 del 1990 in materia di irrogazione di sanzioni per abusi edilizi, poiché il procedimento sanzionatorio non prevede la possibilità di valutazioni discrezionali ma si risolve in un mero accertamento tecnico sull’esistenza delle opere abusivamente realizzate (C.G.A., SS.RR., n. 47 del 2016).
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La parte ricorrente deduce la violazione del principio del legittimo affidamento asseritamente ingenerato dall’amministrazione sul rilievo che l’immobile, al momento dell’adozione del provvedimento, risultava costruito da oltre vent’anni, oltreché destinato a civile abitazione e sottoposto agli adempimenti fiscali e catastali previsti dalla legge.
Il potere di irrogare sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, infatti, può essere esercitato in ogni tempo, atteso che la legge non lo sottopone a termini di prescrizione o di decadenza, riguardando una situazione di illiceità permanente, ossia una situazione di fatto attualmente contra jus (C.G.A., SS.RR. n. 1225 del 2015).
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Né i provvedimenti attraverso i quali l’autorità preposta alla tutela del territorio provvede alla repressione degli illeciti amministrativi in materia edilizia ed urbanistica richiedono alcuna particolare motivazione volta a evidenziare le specifiche ragioni di pubblico interesse che impongano di dar corso al ripristino dello stato dei luoghi e a comparare tale interesse pubblico con il sacrificio imposto al privato, in quanto la repressione degli abusi edilizi si connota come un preciso obbligo dell’Amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo (C.G.A., Sezioni riunite, 29 novembre 2011, n. 1701; 29 gennaio 2013, n. 1039/12).
In tema di abusi edilizi e urbanistici si è in presenza di illeciti di carattere permanente, caratterizzati dall’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore conseguenza che se l’Autorità emana un provvedimento repressivo di demolizione non emana un atto «a distanza di tempo» dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160) e non esercita alcuna discrezionalità (C.G.A., Sezioni riunite, 26 maggio 2015, n. 608/14).
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