Una sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio ha affermato che l’ordine di demolizione di un edificio abusivo può basarsi su una norma che non esisteva nel periodo in cui è stato realizzato l’abuso. Ciò che conta (la sentenza in questione è quella del TAR Lazio, 24 febbraio 2016, n. 2588) a parere dei giudici, è accertare l’irregolarità dell’opera e ristabilire l’ordine urbanistico che questa ha compromesso.
Ma andiamo ad esaminare rapidamente il caso di specie: un Comune emetteva un ordine di demolizione nei confronti di un edificio realizzato negli anni ’70 senza alcuna autorizzazione. I proprietari contestavano conseguentemente la validità dell’atto del Comune che giustificava la demolizione tramite le disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), ovverosia una norma adottata molti anni dopo la costruzione dell’edificio abusivo. A parere dei ricorrenti, per essere valido l’ordine di demolizione doveva invece rimandare alla testo di legge precedente (legge 47/1985), in vigore nel momento in cui era stato realizzato l’abuso.
Il tribunale amministrativo nella sentenza afferma che, una volta accertato che l’edificio è stato realizzato abusivamente, non ha importanza se le motivazioni contenute dell’ordine di demolizione si riferiscono ad una normativa entrata in vigore dopo la costruzione dell’immobile irregolare. Attenzione: “in ambito edilizio – spiega il TAR Lazio – le misure sanzionatorie, come le multe, non possono avere un’applicazione retroattiva. Tuttavia, lo stesso non vale per le misure ripristinatorie, come gli ordini di demolizione, che mirano a ristabilire l’ordine urbanistico violato. L’abuso ha infatti effetti permanenti, quindi la sua demolizione può anche essere giustificata da una norma entrata in vigore dopo la sua realizzazione”.
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I giudici confermano inoltre un altro principio fondamentale: l’ordine di demolizione deve essere rivolto a chi ha la disponibilità dell’opera, anche se l’abuso è stato realizzato da un altro soggetto, ad esempio un proprietario precedente. Per quale motivo? L’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e l’ordine di demolizione, continuano i giudici, rappresenta un provvedimento ripristinatorio che non prevede l’accertamento del dolo o della colpa né l’individuazione del responsabile.
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