Leasing immobiliare: i vantaggi fiscali

Da poco tempo sono stati introdotti due nuovi modi per l’acquisto di immobili: il rent to buy e il leasing immobiliare abitativo. Il rent to buy è disciplinato dalla Legge di Stabilità 2014, il leasing immobiliare è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

Leggi anche Rent to buy, ecco cos’è e quali tasse devi pagare.

Ma oggi parliamo del leasing immobiliare.

 

Leasing immobiliare: come fare

Bonus mobili giovani coppie cumulabile con quello per i lavori edilizi

Il leasing immobiliare può riguardare solo fabbricati abitazione principale e per soggetti con reddito non superiore ai 55.000 euro. Questo vale anche per le case in fase di costruzione.

Nel leasing immobiliare, il concedente può essere soltanto una banca o un intermediario finanziario, e anche l’utilizzatore, o futuro acquirente, deve essere una persona fisica, che può usare l’immobile come abitazione.

Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing (banca o intermediario finanziario autorizzato da Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di leasing) deve acquistare o anche a far costruire l’immobile, su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico (canone).

Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.

Sia il rent to buy che il leasing immobiliare consentono al futuro acquirente:
– in un primo momento, il godimento del medesimo, a fronte del pagamento di un canone;
– in un secondo tempo, l’acquisto definitivo dell’immobile, versando un prezzo residuo predeterminato.
Al termine del periodo di godimento il conduttore può (e non è un obbligo) optare per l’acquisto definitivo dell’immobile: e questo si può fare con l’una e l’altra formula.

 

I vantaggi fiscali del leasing immobiliare

impugnazione

I titolari dei contratti stipulati dal 1° gennaio 2016 e fino al 31.12.2020 possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i costi del leasing “prima casa”.

IN BASE ALL’ETÀ
Per i giovani sotto i 35 anni all’atto della stipula del contratto e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono:

– la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 8 mila euro annui);
– la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 20 mila euro).

Per i soggetti con età uguale o superiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono:
– la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 4 mila euro annui);
– la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 10 mila euro).

Sia per gli under 35 che per gli over 35 l’imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione “prima casa” è ridotta all’1,5%.
L’imposta di registro è calcolata sul prezzo di acquisto.

IL TIPO DI CASA NON CONTA
Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime escluse invece dalle agevolazioni “prima casa” per l’imposta di registro).

La casa soggetta a leasing immobiliare può essere:

– a uso abitativo già completato e dichiarato agibile,
– a uso abitativo da costruire su uno specifico terreno,
– a uso abitativo in corso di costruzione e da completare,
–  un fabbricato abitativo da ristrutturare.

QUANDO L’ IVA È AL 4 E NON AL 10%?
Per il leasing immobiliare, se la società di leasing acquista l’abitazione dal costruttore (soggetto passivo Iva), si applica l’aliquota Iva ridotta del 4%.

 

Redazione Tecnica

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