Volume tecnico, definizione e quando non si calcola nella volumetria

La realizzazione di un volume tecnico non viene considerata nel calcolo della volumetria complessiva del complesso edilizio, a condizione che rispetti le limitazioni previste dalla normativa urbanistica regionale e nazione, nonché gli orientamenti giurisprudenziali di riferimento.

Infatti, nel merito, rivestono notevole interesse le pronunce giuridiche che delineano il concetto di volume tecnico, che come tale non viene considerato nel calcolo della volumetria complessivamente realizzata. La nozione di volume tecnico non computabile nella volumetria ricorre solo quando non sussistano modalità alternative di costruzione non implicanti aumenti di volumetria o comunque incrementi volumetrici del tutto contenuti.
In altri termini, il richiamo al concetto di volume tecnico non può giustificare qualsiasi incremento di volumetria, rispetto a quella originariamente assentita, connesso all’adozione di diverse modalità di realizzazione della copertura dell’immobile rispetto a quella del progetto originario.

Veranda o volume tecnico? Una conferma in materia di permesso di costruire

La qualificazione di un intervento in termini di “volume tecnico” potrebbe contrastare con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.

In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere – e sempre in difetto dell’alternativa – quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo (Consiglio di Stato, sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5932).

 

Mario Di Nicola

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