Certificato di agibilità, chi lo rilascia e cosa si deve allegare alla domanda

Il certificato di agibilità, previsto dall’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) “attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente” (per approfondire potresti volere leggere quali sono i requisiti igienico-sanitari degli ambienti residenziali).

Ma qual è l’iter per l’ottenimento del documento? Chi lo rilascia e quali sono gli allegati da presentare insieme alla domanda per ottenere il certificato di agibilità? Abbiamo chiesto tutte queste domande all’ing. Nicola Mordà, autore con Antonio Pallone e Paola Boati, del manuale sulla sicurezza e la gestione tecnica del condominio.

La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, ci spiega l’ing. Mordà, deve essere presentata entro 15 dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento (art. 25, comma 1, DPR n. 380/2001) dal soggetto titolare del titolo abilitativo (o i loro successori o aventi causa).

Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

– nuove costruzioni;

– ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali;

– interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652.

Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

La documentazione da allegare alla domanda è prescritta all’art. 25 del DPR 380/2001 che si riporta integralmente.

Redazione Tecnica

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