Realizzazione di una piscina e dei relativi vani tecnici, devono rispettare le distanze legali?

La realizzazione di una piscina privata e dei relativi vani tecnici possono violare le distanze legali? Ovvero, per la loro natura e consistenza, sono sottratte dal regime delle distanze di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati”?

Sono gli interrogativi che spesso si pone il tecnico in fase di progettazione delle opere in argomento, ma anche chi è chiamato ad assolvere la procedura amministrativa per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, nonché per la repressione di eventuali violazioni edilizie.
La verità è che le norme urbanistico-edilizie presentano carenze e vuoti legislativi che danno luogo a interpretazioni, spesso personalizzate, da parte di chi opera nel settore.
A fare chiarezza ci aiuta la costante giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha delineato le linee guida da seguire per non incorrere nelle relative violazioni.

Nel merito di piscina e vani tecnici, ha rimarcato che non risultano rilevanti ai fini della violazione delle distanze legali trattandosi di opere interrate o che comunque non si innalzano oltre il livello del terreno, con conseguente inconfigurabilità di un corpo edilizio idoneo a creare dannose intercapedini e a pregiudicare la salubrità dell’ambiente collocato tra gli edifici. Infatti, essendo la normativa dettata in materia di distanze legali diretta a evitare la formazione di strette e dannose intercapedini per evidenti ragioni di igiene, areazione e luminosità, ne deriva che la suddetta normativa è inapplicabile relativamente a un manufatto completamente interrato quale una piscina (T.A.R. Lombardia, Milano, 20 dicembre 1988 n. 428), in quanto i piani interrati devono ritenersi esonerati dal rispetto delle distanze legali (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III 30 dicembre 2014 n. 3200).

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione affermando che “Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali, stabilite dall’art. 873 c.c. e dalle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente; e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall’uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione” (Cassazione civile sez. II 6 maggio 2014 n. 9679).

Mario Di Nicola

Laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Chieti, facoltà di Architettura di Pescara, iscritto all’Ordine degli Architetti di Teramo, opera presso ufficio tecnico, nei settori Edilizia e Urbanistica. Ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pu…Continua a leggere

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