Ecobonus 65% valido anche per le società con riferimento agli immobili non strumentali: da questo angolo visuale, infatti, la norma non necessità di alcun ulteriore requisito se non quello ordinario di esecuzione di opere volte al risparmio energetico.
La legge finanziaria del 2007, ha infatti introdotto l’Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (con modalità di attuazione decise mediante un successivo decreto), stabilendo che la detrazione spetta anche ai titolari di reddito di impresa che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti o su parti di essi di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Ne consegue, dunque, che le opere eseguite su un fabbricato concesso in locazione, se finalizzate al miglioramento energetico, sono agevolabili.
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Proprio su tale nodo si è concentrata una recente pronuncia della Commissione tributaria regionale Lombardia, sezione staccata di Brescia (sentenza 2692/2015), confermando l’assunto delineato in apertura d’articolo. Nel caso di specie una società aveva ristrutturato tre immobili di proprietà, fruendo dell’Ecobonus, ma l’Agenzia delle Entrate, dopo il controllo formale della dichiarazione presentata dall’impresa, aveva emesso una cartella di pagamento per il recupero di quanto detratto, sul presupposto dell’assenza di strumentalità degli immobili oggetto di opere edilizie (affermando a supporto di ciò che la fruizione del beneficio per le società compete solo ai fabbricati strumentali direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa).
La cartella di pagamento è stata impugnata poi davanti al giudice tributario, il quale ha accolto il ricorso osservando essere sussistenti tutti i presupposti previsti dalla norma per il riconoscimento della detrazione: punto di grande rilievo, la “strumentalità” pretesa dall’ufficio non sarebbe prevista ed anzi andrebbe in conflitto con la “ratio” della norma stessa. La finalità definita del legislatore nazionale mediante lo strumento dell’Ecobonus risiede infatti chiaramente nel tentativo virtuoso di incentivare interventi volti al risparmio energetico (con conseguente vantaggio per la collettività) al fine di alleggerire la pesante dipendenza dell’Italia dall’estero in ambito energetico.
La Commissione tributaria regionale ha in questo senso delineato un quadro davvero interessante, rilevando che i requisiti pretesi dall’Agenzia delle Entrate non sarebbero ravvisabili nella norma: si tratterebbe, infatti, di “un’interpretazione arbitraria dell’amministrazione priva di qualsiasi riscontro normativo”.
Consulta la Pagina speciale di Ediltecnico in materia di Ecobonus 65% risparmio energetico.
Alla luce di tale autorevole interpretazione della legge, si può pertanto affermare che l’Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica (e risparmio energetico) compete anche alle società e per tutti gli immobili, compresi quelli affittati e quelli non strumentali.
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