Nuovi decreti efficienza energetica: validi per tutti gli interventi

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Il settore delle costruzioni è attualmente soggetto a un profondo cambiamento, che vede coinvolti sia i modelli insediativi che la qualità del comfort abitativo, sempre più ispirati ai principi dell’efficienza energetica. Per incrementare l’efficienza energetica l’Europa ha emanato varie direttive, l’ultima è la 31/2010/UE, recepita dall’Italia con il decreto legge 63/2013, poi convertita in legge con la legge 90/2013.

Dal 1° ottobre 2015, entrano in vigore i tre nuovi decreti attuativi, approvati nel luglio 2015 in Italia, riguardanti l’efficienza energetica in edilizia.

I cambiamenti su cui insistono questi decreti, riguardano:

i requisiti minimi degli edifici

gli attestati di prestazione energetica

la relazione tecnica

Nuovi decreti efficienza energetica: cosa cambia?

Con i nuovi decreti cambiano innanzitutto gli ambiti di applicazione, infatti, si introduce una nuova classificazione degli interventi:

Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazioni (con nuovo volume > 15 volume esistente o nuovo volume > 500m3)

Ristrutturazioni importanti di primo livello (si intende un intervento che oltre ad incidere su una superficie disperdente lorda maggiore del 50%, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva dell’edificio). In questi casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;

Ristrutturazioni importanti di secondo livello (si intende un intervento che oltre ad incidere su una superficie disperdente lorda maggiore del 25%, può comprendere la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva dell’edificio). In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.

Riqualificazione energetica (si intende un intervento che incide su una superficie disperdente lorda inferiore o uguale al 25%, e/o consistono in nuova installazione, ristrutturazione dell’impianto termico dell’edificio, o altri interventi parziali).In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

È importante specificare cosa si intende per superficie disperdente, ovvero è la superficie disperdente lorda degli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume dell’edificio a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da locali non climatizzati, quali pareti verticali, solai su spazi aperti o controterra, tetti e coperture.

Esclusioni

Sono esclusi dall’applicazione della normativa, oltre che gli edifici individuati dall’art. 3 del decreto legislativo 192/05 modificato dalla legge 90/2013, ovvero:

– Gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio solo nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. E fatto salvo le disposizioni concernenti: a) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici.

– Gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

– Gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

– I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

– Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

– Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

anche quelli individuati dai nuovi decreti attuativi:

– interventi di ripristino su strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico;

– interventi di rifacimento di porzioni di intonaco su superfici < 10% della superficie disperdente;

– la mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Prescrizioni, requisiti e verifiche – validi per tutti gli ambiti di intervento

Con questo primo di una serie di articoli, si intende realizzare una guida e un approfondimento del primo decreto (requisiti minimi), andando ad analizzare per ciascun ambito di applicazione le relative prescrizioni, requisiti e verifiche da effettuare.

I requisiti minimi previsti dai nuovi decreti si suddividono in generali e specifici, quelli generali, di cui qui ci occuperemo, devono essere applicati per qualsiasi intervento, quelli specifici, che analizzeremo nei prossimi articoli, variano in base all’ambito d’intervento.

Innanzitutto occorre specificare che il principio che deve guidare il progettista in tutta la fase di progettazione, esecuzione e gestione dell’opera deve essere quello del contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi.

Il progettista, deve (per qualsiasi ambito di intervento, con le esclusioni previste):

– Per interventi che riguardano le strutture opache, verificare in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), l’assenza di:

a) muffe, con particolare attenzione ai ponti termici;

b) formazione di condensa interstiziale;

applicando, oltre alla succitata norma, il metodo delle classi di concentrazione e se lo ritenesse opportuno, anche ulteriori verifiche in condizioni differenti, qualora ad esempio all’interno dell’edificio siano installati sistemi di controllo dell’umidità.

– Per le strutture di copertura degli edifici, è obbligatorio verificare attraverso un’analisi costi-benefici la possibilità di utilizzare materiali ad elevata riflettanza solare assumendo valori di:

a) 0,65 per le coperture piante;

b) 0,30 per coperture a falda;

oppure tecnologie di climatizzazione passiva, come ad esempio: schermature solari, ventilazione, coperture a verde etc.

Le verifiche devono essere successivamente documentate all’interno della relazione tecnica.

– Solo per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, è possibile nel caso di installazione di pannelli radianti a pavimento o a soffitto, o coibentazione dall’interno, derogare fino a cm 10 per locali adibiti ad abitazioni, i limiti imposti dal comma 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975. Resta comunque valido, quanto previsto per i comuni montani al di sopra dei 1.000 metri, riguardo alla possibilità di ridurre l’altezza dei locali fino a mt. 2,55. E’ inoltre possibile installare degli impianti alimentati a biomasse solide combustibili, solo nel rispetto dei rendimenti termici utili nominali, corrispondenti alle classi minime contenute nelle pertinenti norme di prodotto, di seguito elencate:

Tipologia Norma di riferimento
Caldaie a biomassa UNI EN 303-5
Caldaie con potenza < 50kW UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno UNI EN 14785
Termocucine UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio UNI EN 15250
Bruciatori a pellet UNI EN 15270

– È obbligatorio un trattamento di addolcimento dell’acqua utilizzata nell’impianto termico, per impianti di potenza termica del focolare superiore a 100 KW e con durezza superiore a 15 gradi francesi, facendo riferimento alla norma UNI 8065.

– Per gli impianti termici di nuova installazione, adibiti alla climatizzazione invernale, e con potenza del focolare superiore a 35KW, è obbligatoria l’installazione di un contatore di volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l’impianto di riscaldamento. Questi dati, dovranno essere inseriti nel libretto degli impianti.

– Nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, il rendimento energetico delle unità di produzione, espresso dall’indice di risparmio di energia primaria PES,  deve essere calcolato conformemente a quanto previsto dall’Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero considerandole temperature medie di ritorno di progetto), deve risultare non inferiore a 0. Il calcolo del PES dovrà essere inserito nella relazione tecnica. Nel calcolo dell’indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

a) devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie mensili di ritorno) in funzione della tipologia di impianto;

b) devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi allegati;

c) i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046;

– Per gli ascensori e scale mobili, è obbligatorio, l’utilizzo di motori elettrici che rispettino il Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e ss.mm.ii., affinché ne sia garantita l’efficienza. La ditta installatrice, dovrà inoltre redigere specifica scheda tecnica (conservata dal responsabile dell’impianto) che contenga:

a) per gli ascensori:

i) tipo di tecnologia;

ii) portata;

iii) corsa;

iv) potenza nominale del motore;

v) consumo energetico per ciclo di riferimento;

vi) potenza di standby;

b) per le scale mobili (compresi marciapiedi mobili)

i) tipo di tecnologia;

ii) potenza nominale del motore;

iii) consumo energetico con funzionamento continuo.

Nei prossimi articoli, si procederà ad analizzare le prescrizioni, requisiti e verifiche riguardanti in maniera specifica gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazioni di primo e secondo livello e riqualificazione energetica.

Sebastiano Ciciriello

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