Le imprese familiari, nel caso in cui si trovino a operare in un cantiere temporaneo o mobile, sono tenute a redigere il piano operativo di sicurezza (POS). A confermare il principio normativo è stata la Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro del Ministero del Lavoro, la quale ha risposto proprio al quesito posto dalla Federazione nazionale UGL Sanità in merito alla corretta interpretazione dell’art. 96 del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008).
La risposta all’interpello può essere letta integralmente all’interno della nota n. 3 del 24 giugno 2015. Eccone uno stralcio:
“In generale è opportuno sottolineare che ai fini della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del codice civile, si applica l’art. 21 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro). Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il Piano Operativo di Sicurezza, come previsto nell’art. 96 del decreto in parola”.
Si tratta di un’ulteriore indicazione volta ad evidenziare e rafforzare un obbligo che esiste già (essendo questo recepito anche all’interno del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro del 2008, d’ora in poi TUSL): l’impresa familiare è infatti tenuta in ogni caso ad ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 21 TUSL e, nel momento in cui opera come impresa esecutrice in un cantiere temporaneo o mobile, ad essa sono altresì applicabili anche le disposizioni di cui al Titolo IV del TUSL (Cantieri temporanei o mobili), e quindi essa è, quale impresa esecutrice, destinataria del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed è tenuta a redigere il piano operativo di sicurezza (POS, ex art. 89, co. 1 lett. h del Testo Unico), ai sensi dell’art. 96.
Per approfondire il tema dela sicurezza in edilizia leggi anche il nostro articolo-intervista intitolato Verso una nuova cultura della sicurezza: intervista all’Arch. Giuntoli, vicepresidente OAT.
Il piano della sicurezza deve riportare tutti i punti dell’allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. I contenuti del POS – si spiega nella risposta all’interpello – vanno adattati alle specificità dell’impresa : “A titolo esemplificativo e non esaustivo nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, etc…”.
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