Accertamento di conformità e condono edilizio, come si possono distinguere?

Il tema dell’abusivismo edilizio e le possibilità di sanatoria previste dalla vigente legislazione sono differenti in base all’epoca di realizzazione, alla tipologia di abuso, alle norme degli strumenti urbanistici vigenti ma, soprattutto, al percorso procedurale che viene scelto o si è costretti a scegliere per ottenere la sanatoria.

Esistono comunque notevoli differenze tra le sanatorie realizzabili mediante l’accertamento di conformità e quelle che si possono ottenere mediante il condono edilizio.

Per l’esame della questione è necessario richiamare la differente natura dei due istituti dell’istanza di sanatoria, ovvero di richiesta dell’accertamento della così detta doppia conformità, di cui all’articolo 36 del decrreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e della domanda di condono edilizio di cui alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326.

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non possono trarsi le medesime conseguenze della domanda di condono edilizio poiché i presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale), l’altro (sanatoria ex art. 13 legge 47/85 oggi art. 36 DPR n. 380/2001) l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale). (TAR Lazio, sezione I-quater, 11 gennaio 2011, n. 124; TAR Campania, Napoli, sezione VI, 3 settembre 2010, n. 17282).

Per tali osservazioni alla fattispecie dell’accertamento di conformità non può applicarsi la sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista per i condoni a partire dall’articolo 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, come richiamato dalle successive disposizioni di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326. (TAR Lazio, sezione I-quater, 2 marzo 2012, n. 2165).

A seguito della presentazione della domanda di sanatoria ex art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (attuale articolo 36 del ddecreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non perde efficacia l’ingiunzione di demolizione precedentemente emanata, poiché a tal fine occorrerebbe una specifica previsione normativa, come quella contenuta negli articoli 38 e 44 della legge  n. 47 del 1985 con riferimento alle domande di condono edilizio. (TAR Lazio, sezione I-quater, 24 gennaio 2011, n. 693).

Mario Di Nicola

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