È possibile trasformare in veranda un balcone di modeste dimensioni, effettuando un ampliamento dell’immobile originario senza richiedere il permesso di costruire? La risposta è negativa: lo afferma la Corte di Cassazione mediante la sentenza 13 aprile 2015, n. 15193.
Secondo la Suprema corte infatti la realizzazione di tale trasformazione è a tutti gli effetti opera soggetta a concessione edilizia.
All’interno della sentenza si precisa che tale tipologia di opera è destinata ad incidere negativamente sul paesaggio: l’impatto negativo dell’intervento eseguito sull’originario assetto paesaggistico del territorio si configura in tale caso come oggettivo.
I giudici della Cassazione hanno argomentato la decisione citando alcuni rilevanti precedenti giurisprudenziali in materia, affermando che “la trasformazione di un balcone o di un terrazzino, circondato da muri perimetrali, in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, ne’ intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero permesso di costruire (Sez. 3, n. 35011 del 26/04/2007 – dep. 18/09/2007, Camarda, Rv. 237532)”.
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“In particolare – si afferma nel testo della sentenza – una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile. Né può sostenersi che, nella specie, il manufatto realizzato fosse di modesta entità per le sue dimensioni, poiché, in ogni caso, attraverso la chiusura del preesistente sporto balcone è stato posto comunque in essere un aumento della volumetria abitativa ed assicurato nuovo spazio al corpo immobiliare preesistente”.
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