Il cambio destinazione uso di un fabbricato ha per effetto il passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un’altra e comporta un differente carico urbanistico. Pertanto il cambio destinazione uso di un immobile può avere corso solo nel rispetto della disciplina urbanistica vigente.
In un caso concreto, relativo ad un centro commerciale realizzato mediante Piano integrato degli interventi a destinazione commerciale non alimentare, i Giudici di Palazzo Spada hanno esaminato la vicenda seguendo il doppio filo dei profili urbanistici e commerciali.
Il tema principale attiene all’effettiva valenza del mutamento di distribuzione delle superfici di vendita per cui, anche senza alcun incremento di superficie, la diversa allocazione delle superfici di vendita per diversa tipologia merceologica possa ritenersi o meno conforme agli strumenti di pianificazione comunale.
Il tema della disciplina del cambio destinazione uso, spostando il problema del controllo dal profilo meramente strutturale dell’edilizia a quello della valutazione funzionale dell’opera, rappresenta il confine ultimo dell’intervento pubblico sulla facoltà dei privati di esercizio del proprio ius aedificandi.
Proprio la sua tendenziale pervasività rende evidente la necessità che la procedura di controllo si attesti su rigorosi limiti di legalità, contrapponendosi ad un’attività, come quella edilizia che, sebbene pesantemente conformata dal potere pubblico, rappresenta pur sempre un esercizio delle libertà del cittadino.
È evidente che tutto il sistema ruoti intorno al concetto chiave di “categoria funzionale”, quale elemento che determina la rilevanza del cambio destinazione uso.
La giurisprudenza ha sottolineato come il cambio destinazione uso di un fabbricato ha per effetto il passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un’altra e si traduce in un differente carico urbanistico, con la precisazione che lo stesso a volte avviene senza la realizzazione di opere a seguito del mero mutamento d’uso dell’immobile, altre volte si caratterizza per la realizzazione di quelle opere in assenza delle quali l’immobile non può soddisfare quella diversa funzionalità che comporta il trapasso da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un’altra.
Da ciò facendo derivare il precetto per cui il cambio destinazione uso riguarda un immobile individuato e può avere corso solo nel rispetto della disciplina urbanistica vigente. (Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 settembre 2014, n. 4483)-
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