Ambiente e dintorni: il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (quello sulla “competitività” per intenderci, nato dallo spacchettamento dell’ampio provvedimento sula riforma della Pubblica Amministrazione nel nostro paese) introduce nel nostro ordinamento rilevanti modifiche in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA). Livelli di progettazione, impianti di gestione rifiuti e procedure per la gestione rifiuti prodotti dai sistemi di difesa nazionale sono i temi investiti dal cambiamento: ecco una rapida rassegna delle principali novità.
Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Viene coniata una unica definizione di progetto ancorata ai livelli di progettazione disciplinati dal Codice sugli appalti pubblici. È poi stabilito che i criteri di individuazione delle soglie dei progetti da sottoporre a procedura di verifica e di “screening” verranno definiti mediante decreto ministeriale. Arrivano poi importanti modifiche attraverso integrazioni ai sistemi di pubblicazione dei decreti VIA e delle ulteriori informazioni che debbono essere messe a disposizione del pubblico (con la esplicita previsione della pubblicazione via web).
Gestione rifiuti
Per quanto riguarda le procedure di autorizzazione di impianti di gestione rifiuti emergono correttivi in merito alla sottoposizione delle attività di trattamento degli aggregati dei rifiuti di carta, vetro, metalli, rifiuti tessili, pneumatici alle procedure semplificate di cui all’art.214 del decreto legislativo 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) . In tale direzione si procede verso una accentuata semplificazione delle modalità di gestione con particolare riferimento alla gestione di specifiche tipologie di rifiuti.
Con riferimento alla materia ambientale ampiamente intesa vi sono interessanti prospettive di slittamento di competenze a livello costituzionale: per approfondire il tema consulta l’articolo Ambiente ed ecosistema tornano nella competenza esclusiva dello Stato?
Rifiuti difesa nazionale
Nel settore della Difesa nazionale si assiste ad un cospicuo numero di modifiche su cui non ci soffermeremo in maniera analitica. Ci limitiamo a constatare cambiamenti al turno di bonifica delle aree militari e alla definizione delle soglie di contaminazione delle sostanze utilizzate per peculiari attività militari non inserite nelle ordinarie tabelle di riferimento. Non privo di importanza infine è lo spostamento delle procedure per la gestione di rifiuti prodotti dai sistemi di difesa nazionali dal cd. “Testo unico in materia ambientale” (il sopracitato d.lgs. 152/2006) per confluire sotto la campana di una specifica disciplina definita da un “pool” di ministeri competenti.
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