La realizzazione di manufatti precari può comportare un differente regime giuridico qualora, per le sue caratteristiche di “non temporaneo”, possa farlo ritenere idoneo ad alterare lo stato dei luoghi.
Nel merito di un caso analogo, il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, sede di Latina, con il provvedimento n. 971 del 2010 si è espresso sul carattere precario di un chiosco-bar, il quale – per il suo carattere di temporaneità e stagionalità (opere stagionali) – non sarebbe idoneo a comportare una modifica dell’assetto del territorio tale da giustificare la richiesta e il rilascio di un titolo abilitativo edilizio.
La VI Sezione del Consiglio di Stato, del 3 giugno 2014, n. 2842, in riforma del primo provvedimento, ritiene che la sentenza sarebbe viziata per aver operato un’indebita commistione fra la nozione di “temporaneità” e quella di “stagionalità”: al riguardo, non potrebbe negarsi che il manufatto in questione fosse idoneo ad apportare un’oggettiva modificazione dell’assetto del territorio, atteso che esso risulta idoneo a soddisfare esigenze delle opere stagionali ma ricorrenti nel tempo.
La “precarietà” dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 dicembre 2007, n. 6615).
Le caratteristiche tipologiche e funzionali, nonché in considerazione del regime temporale della relativa utilizzazione il manufatto fosse riconducibile alle previsioni di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell’articolo 3, d.P.R. n. 380 del 2001, a tenore del quale sono comunque da considerarsi nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
Al riguardo, giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non possono comunque essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 febbraio 2011, n. 986).
Nemmeno si può ritenere che la sola stagionalità dell’installazione del voluminoso manufatto conferisse al manufatto stesso nel suo complesso il carattere di “temporaneità”, atteso:
– il carattere ontologicamente “non temporaneo” di una struttura destinata all’esercizio di un’attività commerciale e di somministrazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, 23 luglio 2009, n. 4673);
– la permanente idoneità ad alterare lo stato dei luoghi che il complessivo manufatto di notevoli dimensioni era idoneo a determinare, anche a prescindere dalla rimozione per alcuni mesi l’anno.
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