La necessità di permesso di costruire può riguardare differenti tipologie di fabbricati e manufatti nel nostro ordinamento: in particolare vogliamo oggi soffermarci sulla disciplina del titolo abilitativo per quello che riguarda roulotte, camper e case mobili.
Camper e case mobili: le novità del Decreto Casa
A tal riguardo infatti il Decreto Casa (decreto legge 47/2014 convertito il 23 maggio 2014 dalla legge n. 80) ha modificato la disciplina preesistente, creando una rilevante innovazione attraverso una (apparentemente) piccola modifica. È infatti venuto meno l’obbligo di acquisire il titolo abilitativo edilizio per questa particolare tipologia di manufatti (camper e roulotte) qualora siano poste all’interno di strutture ricettive all’aperto.
La disciplina previgente, contenuta nel Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001), inseriva roulotte e camper all’interno della grande categoria degli interventi di nuova costruzione, vincolandone pertanto l’installazione al previo permesso di costruire.
A partire dal mese scorso è giunto il cambiamento: la vecchia norma era, con tutta probabilità, ritenuta eccessivamente penalizzante per le attività turistiche. Per ovviare a questo “deficit” di efficacia disciplinare, è bastato sostituire una parola nel dettato normativo: “e salvo che” ha preso il posto di “ancorché”…et voilà, la rilevante modifica è stata attivata nell’ordinamento.
La temporaneità dell’installazione
La novella legislativa non dovrebbe cagionare effetti nefasti sul territorio (anche se alcuni esperti hanno palesato il dubbio che tale novità possa favorire fenomeni di tipo speculativo): ovviamente l’importante è che ad essa venga data corretta applicazione. In tal senso assume rilievo il fatto che la norma si sostanzia alla stregua di una deroga ai principi generali, facendo esclusivo riferimento ai manufatti installati nell’ambito di strutture ricettive all’aperto (in piena conformità alla disciplina regionale di settore).
Particolare interesse, in materia di camper e roulotte, assume poi il concetto di stagionalità dell’installazione: l’ancoraggio di queste strutture infatti può essere soltanto temporaneo e non stagionale. Qualora infatti dovesse concretizzarsi il requisito della stagionalità (ovverosia la ciclicità dell’installazione) verrebbe meno il carattere della precarietà. La “permanenza” del manufatto infatti farebbe scattare gli obblighi di titolo abilitativo.
Ovviamente, nel caso in cui dovesse venire meno la destinazione turistica del terreno o della struttura al cui interno sono posizionati i camper, questi ultimi dovranno essere immediatamente rimossi a spese dei proprietari (o di coloro che li hanno installati).
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