Come viene ripartito il versamento della TASI 2014 in caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso da proprietario?
La Legge di Stabilità (l. 147/2013) promulgata quest’anno, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di fiscalità immobiliare a livello locale: tra queste si annovera la nascita della IUC, sotto le cui spoglie alloggiano la vecchia IMU (su quelle che non sono abitazioni principali), la TASI, cioè il tributo per i servizi indivisibili e la TARI, l’imposta destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per avere una visione di insieme su questo tributo dal profilo strutturato leggi il parere del Presidente AGEFIS Mirco Mion all’interno dell’articolo Debutta la IUC: un mostro con un corpo solo e tre teste come l’Idra.
Un’imposta pertanto ripartita in tre sottotributi, ognuno dei quali con le sue precipue caratteristiche: oggi provvederemo a focalizzare l’attenzione sulla TASI 2014. Va ricordato che questo tributo possiede la finalità di assicurare la copertura dei costi indivisibili erogati dai Comuni, con riferimento soprattutto ad illuminazione pubblica, pulizia delle strade e servizi anagrafici. Al pagamento di tale tributo sono tenuti anche l’usufruttuario, il “detentore” del diritto di abitazione ed ovviamente il conduttore in quanto titolare del contratto di locazione.
Per comprendere meglio come di delineano le caratteristiche della TASI parrebbe utile fornire le istruzioni per calcolare le modalità di ripartizione di questo tributo tra proprietario dell’immobile ed affittuario. Infatti, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario (esemplificativo a questo riguardo è il caso dell’inquilino che paga il canone di locazione), la nuova normativa stabilisce che entrambi debbano versare una parte del tributo. Ma come si configura questa ripartizione?
Esplorando il testo della Legge di Stabilità ci si imbatte nel comma 681, nel quale si afferma che titolare del diritto reale (possessore) ed occupante (inquilino) sono ambedue titolari di una autonoma obbligazione tributaria: nella fattispecie la norma stabilisce testualmente che “l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI (…). La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”.
Pertanto l’inquilino paga una quota certamente inferiore alla metà del totale del tributo gravante sull’abitazione, nella quantità (compresa tra il 10 e il 30 per cento) stabilita dall’Amministrazione comunale di riferimento.
In questo senso è importante sottolineare che l’Amministrazione comunale non potrà in alcun modo prevedere a livello regolamentare che l’imposta venga versata solo da proprietario: pertanto l’inquilino sarà tenuto a versare autonomamente la quota di sua pertinenza, senza la possibilità di posticipi od eventuali rivalse.
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Va infine ricordato che la TASI 2014 è dovuta da chiunque possieda o detenga (a qualsiasi titolo) fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, aree scoperte e aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
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