Si vuole provare a dare un quadro sintetico ma completo della norma EN 1090-2 sulla corretta esecuzione di strutture in acciaio e/o alluminio esaminando uno ad uno i suoi capitoli.
Partiamo dal Capitolo 3 Termini e definizioni. Il capitolo è brevissimo ma importante perché definisce i principali termini che poi s’incontreranno all’interno della norma. Per alcune definizioni si rimanda ad altre norme più specifiche. è il caso della definizione di “struttura” (EN 1990), “componenti formati a freddo” (EN 10079 e EN 10131), “non conformità” (EN ISO 9000), “tolleranza” (ISO 1803).
Anche il Capitolo 4 Specifiche e documentazione è breve ma intenso per i suoi contenuti. Di fatto il capitolo è diviso in due: da una parte viene posta in evidenza la documentazione di progetto (Specifiche di esecuzione, quali capitolati, disegni, relazioni, ecc.), mentre dall’altra si pone l’accento sulla documentazione per la fase esecutiva dei lavori (Documentazione del costruttore). Le Specifiche di esecuzione devono essere preparate dal progettista, mentre la Documentazione del costruttore è preparata a cura di chi esegue i lavori (appaltatore, subappaltatore).
Proviamo a spiegare cosa contengono le Specifiche di esecuzione.
Le Specifiche devono contenere:
– tutte quelle informazioni ritenute indispensabili dalla norma EN 1090-2 al fine di definire in maniera completa i requisiti di esecuzione delle strutture. Quando dentro al testo della norma troviamo il verbo “dovere” siamo di fronte ad un requisito ritenuto indispensabile. In più nell’appendice A, prospetto A.1, vengono definite altre informazioni aggiuntive che devono sempre essere date (es. gradi e qualità dei prodotti d’acciaio, materiali da iniezione da impiegare, grado di preparazione delle superfici per il trattamento superficiale, ecc.). Nell’appendice A, prospetto A.2, vengono definite invece le informazioni (meglio dette “opzioni”) che devono essere definite se si verifica una certa condizione (in questi casi nella norma si trova l’espressione “se …. allora ….” oppure “se … devono …” o similari (es. se richiesto l’utilizzo di dispositivi di blocco … questo deve essere specificato). Nell’appendice A, prospetto A.3, vengono definiti i requisiti da definire in base alla Classe di Esecuzione dell’opera o della parte d’opera.
– la definizione delle Classi di Esecuzione (EXC) funzionali (leggi anche Le norme europee di esecuzione delle strutture in calcestruzzo e in acciaio e alluminio). Una struttura può avere un’unica EXC oppure le sue parti possono avere EXC diverse.
– la definizione dei Gradi di Preparazione (P). I Gradi di Preparazione si riferiscono alla preparazione dei substrati di acciaio per vernici e prodotti correlati. Per definire P ci si deve riferire alla norma EN ISO 8501-3. Una struttura può avere un unico P oppure le sue parti possono avere P differenti.
– la definizione delle tolleranze essenziali e funzionali (leggi anche Le norme europee di esecuzione delle strutture in calcestruzzo e in acciaio e alluminio).
Dedichiamoci ora alla Documentazione del costruttore.
La Documentazione deve contenere:
– i documenti di qualità (per le EXC 2, 3, 4) in cui si descriverà relativamente ai lavori in essere l’organizzazione del costruttore, le sue procedure esecutive e di controllo delle lavorazioni, le sue procedure per intervenire sulle modifiche del progetto e sull’individuazione e risoluzione delle non conformità.
– un piano della qualità (se viene richiesto esplicitamente dalle Specifiche di Esecuzione). ll Piano della Qualità (PQ) è un documento che illustra come l’impresa che eseguirà i lavori intende approcciare la commessa, suddividendo la descrizione per ‘processi’ (es. pianificazione dei lavori, acquisti, esecuzione dei lavori, controllo dei lavori, …). Per le imprese certificate ISO 9001 dovrebbe essere un documento usuale. In questi casi il PQ descrive come l’impresa intende applicare il proprio Sistema Qualità alla specifica commessa. Per le imprese non certificate il PQ illustrerà semplicemente le modalità organizzative ed esecutive che verranno seguite durante i lavori. Non serve scrivere dei papiri. Basta inquadrare bene i processi, essere chiari e concisi. Alla fine si deve capire bene come l’impresa intende eseguire il lavoro. La norma all’appendice C fornisce indicazioni sui contenuti del PQ e dei relativi piani di controllo delle lavorazioni.
– la definizione della sicurezza dei lavori. In Italia penso che questo possa identificarsi con il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
– la documentazione di esecuzione. Di fatto è costituita da tutta la documentazione sviluppata dal costruttore durante lo svolgimento dei lavori (es. elaborati costruttivi, registrazione dei controlli, verbali di riunioni, certificati dei materiali, fotografie, ecc.).
Si chiude qui la panoramica su questa prima parte della norma EN 1090-2. Nel prossimo post proveremo a sviluppare il capitolo 5 della norma dedicato ai prodotti costituenti da utilizzare per l’esecuzione delle strutture metalliche.
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