Vediamo allora brevemente quali sono gli errori più comuni e come è possibile risolverli per non compromettere l’accesso ai bonus fiscali. Il caso in esame è quello della Detrazione 50%, ma resta valido anche per gli altri bonus.
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Errori sul bonifico bancario (o postale) parlante, rimediabili o no?
Con l’eccezione dei Bonus Mobili ed Elettrodomestici e del Bonus Verde, per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di pagare anche con carte di debito o carte di credito, l’unica forma di pagamento ammessa per poter sfruttare l’agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è il bonifico cosiddetto parlante.
È dunque opportuno prestare molta attenzione nella compilazione del bonifico, inserendo una causale corretta e i giusti riferimenti normativi per non inficiare l’accesso alla Detrazione 50%.
Rimangono validi i consigli che abbiamo fornito nel recente passato e che riguardano le istruzioni per compilare correttamente il bonifico bancario (leggi Come compilare il Bonifico parlante in 7 punti) e alcuni esempi di causali che è possibile utilizzare (leggi Esempi di bonifici parlanti), oltre a Bonifico parlante per le ristrutturazioni: gli errori da non fare.
Riferimento normativo sbagliato
Nel caso l’errore sia di un riferimento normativo sbagliato, è la stessa Agenzia delle Entrate ad avere chiarito che l’errore, di per sé, non compromette l’accesso alla Detrazione 50%.
In sostanza, afferma il Fisco, l’errore nel riportare la corretta dicitura di legge sulla causale del bonifico per la Detrazione 50% è sanabile quando non impedisce di comprendere chiaramente la motivazione per cui si è effettuato il pagamento, e quindi non impedisce l’applicazione della ritenuta dell’8% sulla somma destinata al beneficiario. Altrimenti il bonifico deve essere ripetuto.
Da ultimo con la circolare 17 è stato infatti precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.
Quindi, con l’accordo del beneficiario, occorre annullare il primo bonifico e procedere con un nuovo pagamento. E se questo non fosse possibile? Occorre una dichiarazione ad hoc da parte del beneficiario per poter usufruire della detrazione.
Come riportato sempre sulla circolare 17, infatti, qualora non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
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Numero di fattura mancante
Per l’accesso al bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è necessario che tutti i pagamenti siano giustificati da “pezze d’appoggio”, ossia dalle fatture emesse dalle imprese edili e dagli artigiani che hanno eseguito i lavori. Le fatture devono essere intestate a chi ha sostenuto la spesa (ha cioè eseguito il pagamento tramite bonifico e richiesto la detrazione 50%).
Non è comunque necessario riportare sul documento il numero della fattura per la quale si effettua il pagamento, e non è necessario procedere alla ripetizione del pagamento, poiché la mancata indicazione nel bonifico del numero di fattura non pregiudica l’effettuazione della ritenuta (circolare 24/2020).
Beneficiario omesso
Tra gli altri errori, infine, possiamo trovare l’indicazione di un solo beneficiario anche quando la fattura è cointestata. In questo caso, però, la detrazione non va perduta e non ci sono particolari complicazioni.
A dirimere la questione è sempre l’Agenzia delle Entrate, questa volta con la circolare 13 maggio 2011, n. 20, nella quale si dice espressamente che “nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta”.
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Immagine: iStock/Shendart
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