Le modifiche che il DL 69/2013, convertito in legge 98/2013, al nuovo testo del DPR 380/2001 hanno rilassato il vincolo della sagoma edilizia negli interventi di demolizione e ricostruzione, imponendo il solo rispetto della volumetria preesistenti, per immobili non vincolati.
Il DPR 380/2001 non fornisce la definisce di sagoma di un edificio e, benché il concetto sia intuitivo, ciò può essere oggetto di differenti interpretazioni, anche in relazione all’area di sedime dell’immobile.
Di seguito si riportano alcune autorevoli precisazioni ed interpretazioni giurisprudenziali che possono essere di ausilio ai tecnici del settore.
Consiglio di Stato Sezione VI, 15 marzo 2013 n. 1564
E da intendersi per sagoma edilizia “[…] la «conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti », è quella consolidata in giurisprudenza, anche penale (cfr. Cass., III: 9 ottobre 2008, n. 38408; 6 febbraio 2001, n. 9427), e da ultimo ripresa dalla Corte costituzionale (sentenza 23 novembre 2011, n. 309) a proposito della […] l.r. Lombardia n. 12 del 2005.”
Corte Costituzionale, 23 novembre 2011 n. 309
“…la sagoma edilizia dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale …”
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23 aprile 2004 n. 19034
“Al fine di ricomprendere nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma.”
Secondo l’autorevole giurisprudenza corrente, la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato. Appare quanto mai utile esaminare la ratio delle sentenze pronunciate sulla questione. A tal fine sono illuminanti le recenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale che potranno essere utili riferimenti per una interpretazione coerente del binomio sagoma-area di sedime. In tali espressione sono rettificate le affermazioni della circolare 4174/2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riconducendole ad un quadro legislativo più appropriato.
Consiglio di Stato Sezione IV, 22 gennaio 2013 n. 365
“La questione centrale da esaminare nella fattispecie in scrutinio è la riconducibilità dell’intervento proposto nell’area nozionale degli interventi sull’esistente, e in particolare della ristrutturazione edilizia, atteso che l’intervento edilizio de qua, in disparte le considerazioni sui profili volumetrici, viene realizzato mediante la demolizione degli edifici preesistenti e la loro collocazione in una area di sedime diversa, oppure al contrario in quella di opera di nuova costruzione.
Proprio il tema della rilevanza del concetto di sedime appare, in effetti, oggetto di discussione nell’ambito della nozione di ristrutturazione edilizia.
La circolare 7 agosto 2003 n. 4174 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolata “Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301. Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia”, esaminata la definizione di ristrutturazione edilizia ed evidenziato che questa non richiama più il
concetto di “area di sedime”, afferma espressamente: «non si ritiene che l’esclusione di tale riferimento possa consentire la ricostruzione dell’edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all’interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale. La prima ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro ambito risulterebbe palesemente in contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi
si ritiene che debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell’art. 32 del Testo unico. Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell’edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi».
Rispetto a questa posizione ministeriale, di parziale apertura almeno alle dislocazioni interne al lotto, si riscontrano invece posizioni della giurisprudenza orientate in senso opposto (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 2008 n. 6214; Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2004 n. 2142, per l’espressa affermazione che la ristrutturazione edilizia individua un intervento dove non si assista ad alcun incremento per i volumi, le sagome e le superfici, salvo una diversa distribuzione di quelle
assentite, né una maggiore o diversa occupazione delle aree di sedime), evidenziando come lo spostamento della collocazione del manufatto costituisce una nuova costruzione e non un intervento sull’esistente. La lettura in senso restrittivo della nozione di ristrutturazione urbanistica, così sostenuta, ha ricevuto poi un avallo autorevolissimo dalla giurisprudenza costituzionale, dove si legge (Corte Costituzionale, 23 novembre 2011 n. 309) in maniera assolutamente lineare e condivisibile che «in base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia».
Pertanto la nozione di sagoma di cui all’art. 3, comma 1 lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ([…]) comprende l’intera conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, consequenzialmente, anche il rispetto della pregressa area di sedime.
Inoltre, proprio il riferimento alla conformazione planovolumetrica e alla prevalenza delle definizioni di cui al testo unico dell’edilizia, elementi contenuti nella pronuncia della Corte costituzionale sopra citata, consente di ritenere superate le voci difformi alla lettura restrittiva qui proposta (tra tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2006 n. 2364, in merito alla prevalenza della normativa tecnica di PRG che consentiva la sostituzione dell’organismo con altro in parte o in tutto diverso dal precedente, anche dal punto di vista del sedime). Non può quindi condividersi la ricostruzione fatta dalla parte appellata che vede lo spostamento dell’area di sedime come fatto di minor rilievo dal punto di vista edilizio e qualificabile come profilo legittimo della ristrutturazione edilizia. Al contrario, il manufatto qui in esame è da considerarsi edificio di nuova costruzione, e come tale soggetto a una disciplina diversa, ben più restrittiva”.
Sul concetto di sagoma si sono espressi anche alcuni tribunali amministrativi, a volte con opinioni discordanti. In particolare si segnalano TAR Puglia – Bari, del 22 luglio 2004 n.3210, e TAR Puglia – Bari, del 15 dicembre 2011 n.1889, che espongono differenti avvisi.
Quest’ultima pronuncia è in linea con quelle recenti del Consiglio di Stato prima esposte, per cui si ritiene che l’orientamento giurisprudenziale prevalente sia quest’ultimo.
Tuttavia la sentenza TAR Bari 3210/2004, pur collidendo con i più recenti orientamenti in tema di aggetti presenti sulle facciate, esprime, a parere degli scriventi, un concetto importante che resta valido: il prospetto è un parametro che rispetto alla sagoma, come prima definita, assume un mero carattere architettonico e, fatti salvi i posizionamenti degli “aggetti e degli sporti”, non incide sulla sagoma, intesa come “orma d’imposta”, pertanto l’espressione del TAR Bari 3210/2004 è pienamente valida, anzi aggiunge delle linee interpretative al rapporto sagoma-prospetti.
In tal senso vale la seguente sentenza della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione penale, III Sezione, 9 febbraio 1998 n. 3849
“… la sagoma di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicché solo le aperture che non prevedono superfici sporgenti non rientrano nella nozione di sagoma”.
Su tale concetto, recepito e dunque rafforzato, sono basate le espressioni dei seguenti tribunali amministrativi, TAR Puglia- Lecce, Sez. I, sentenza 21 gennaio 2003 n. 232 e TAR Basilicata, sentenza 17 ottobre 2002 n. 628.
Ing. Nicola Mordà – Arch. Paola Bajzelj – Arch. Marco Q. Duma
DoMo Studio Torino
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento