Tra i tanti argomenti trattati dal Decreto del Fare, di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63, ci sono anche le modifiche alle norme per la formazione dell’Autorizzazione paesaggistica, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Infatti le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono state modificate con l’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla rispettiva legge di conversione.
In particolare integra il comma 4 del citato articolo 146, con un’ulteriore periodo relativo all’efficacia temporale dell’autorizzazione paesaggistica, asserendo che, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.
Il provvedimento modifica anche il comma 5 del medesimo articolo 146, relativo al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mediante la sostituzione della parte che considerava favorevole la verifica da parte del Ministero, ove il parere non fosse reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, con l’attribuzione all’amministrazione competente di provvedere sulla domanda di autorizzazione, decorsi infruttuosamente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.
Appare evidente lo snellimento delle procedure, con l’assegnazione all’amministrazione competente di provvedere sulla domanda di autorizzazione, dimezzando i tempi per la conclusione del procedimento (quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti) ed evitando le lungaggini burocratiche.
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