Il riconoscimento di un indennizzo per il ritardo, eventualmente causato dalla pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo, viene disciplinato dall’articolo 28 del c.d. Decreto del Fare.
In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, la pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo:
– una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento;
– complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Sono esclusi dall’indennizzo da ritardo i procedimenti relativi a:
– ipotesi di silenzio qualificato;
– concorsi pubblici.
Per ottenere l’indennizzo, il richiedente deve attivare le procedure del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
Qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante può:
– proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo;
– oppure dell’articolo 118 del codice del processo amministrativo, qualora ricorrano i presupposti.
Nel giudizio di cui all’articolo 117 del codice del processo amministrativo può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, la richiesta per ottenere il relativo indennizzo.
La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l’ha pronunciata:
– alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione;
– al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;
– al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento è fatta menzione:
– del diritto all’indennizzo;
– delle modalità e dei termini per conseguirlo;
– del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
Le disposizioni previste per l’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla citata data di entrata in vigore.
Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto del Fare e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite:
– la conferma;
– la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi;
– anche la cessazione delle disposizioni in argomento;
eventualmente il termine a decorrere dal quale le nuove disposizioni sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa.
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