Il permesso di costruire dopo il Decreto del Fare

Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare), modifica sostanzialmente sia gli interventi subordinati a permesso di costruire, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che le procedure per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio (testo integrale del Decreto del Fare).

In particolare, con l’articolo 30, comma 1, lettera c), del citato Decreto del Fare, viene riformulata la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati al rilascio del permesso di costruire, di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c) del Testo Unico Edilizia, come di seguito si riporta: “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

In sostanza vengono eliminati dal novero del permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che modificano la sagoma, poiché con il provvedimento in esame si possono realizzare con la Segnalazione Certificata Inizio Attività (per ulteriori approfondimenti consulta la nostra Pagina Speciale Testo Unico Edilizia).

Restano comunque assoggettati al rilascio del permesso di costruire e, quindi, non potranno essere richiesti con la Segnalazione Certificata Inizio Attività gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel testo vigente.

Mentre l’articolo 30, comma 1, lettera d), del Decreto del Fare, modifica le procedure per il rilascio del permesso di costruire, di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, mediante la sostituzione dei commi 8 e 9 e la soppressione del comma 10. In breve, con tali modifiche viene eliminato l’istituto del silenzio-rifiuto.

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo emesso dal Comune per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Può essere considerato il titolo abilitativo edilizio di maggiore rilevanza, poiché permette la realizzazione dei principali interventi edilizi ed urbanistici.

La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, va presentata allo sportello unico per l’edilizia corredata da:

– attestazione concernente il titolo di legittimazione;

– elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio;

– documenti previsti dal testo unico per l’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dalle relative norme regionali, dagli strumenti di pianificazione e di regolamentazione comunali, quando ne ricorrano i presupposti.

La domanda di permesso di costruire è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto:

– agli strumenti urbanistici approvati e adottati;

– ai regolamenti edilizi vigenti;

– alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, nonché alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali e all’efficienza energetica.

Mario Di Nicola

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