Il Decreto del Fare (n. 69/2013) contiene importanti modifiche all’articolo 146 del Codice dei beni Culturali (D.lgs 42/2004) che riguarda l’Autorizzazione paesaggistica. Come tutte le altre modifiche, anche queste si applicano già dal 22 giugno 2013, data in cui è entrato in vigore il Decreto del Fare.
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Viene innanzitutto estesa l’efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica quinquennale per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, alla sola condizione che i lavori vengano iniziati entro il quinquennio dal rilascio dell’autorizzazione stessa.
Modificato anche il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da applicarsi se gli strumenti urbanistici sono stati adeguati alle prescrizioni d’uso dei vincoli.
Il termine entro cui deve essere reso il parere del Soprintendente passa da 90 a 45 giorni. In caso di scadenza di questo termine, viene eliminato il silenzio-assenso sostituito con l’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione competente.
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Il Codice dei beni culturali disciplina il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche, in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, stabilite dai nuovi piani paesaggistici e prevede, in tale fase, il carattere vincolante del parere del soprintendente.
La modifica introdotta dal Decreto del Fare elimina il ricorso alla conferenza di servizi, che prima doveva pronunciarsi entro il termine di 15 giorni, se il soprintendente non ha dato il proprio parere vincolante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti.
Viene conseguentemente ridotto (da 60 a 45 giorni) il termine oltre il quale l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione prescindendo dal parere.
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