Quando si parla di terre e rocce da scavo spesso si parla anche di “incertezza normativa” e di “difficoltà interpretative” … in una parola: il caos!
I colpevoli di tale confusione sono anche gli ultimi due provvedimenti che, in ordine di tempo, hanno trattato della materia delle terre e rocce da scavo. Stiamo cioè parlando del c.d. Decreto del Fare e della legge n. 71 dello scorso 26 giugno 2013 (di conversione del DL 43/2013), che contiene misure per la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
A lanciare l’allarme è l’Associazione nazionale dei costruttori edili che denuncia come le modifiche al regime normativo delle terre e rocce provenienti dall’esecuzione di lavori edili di qualsiasi tipologia “creano nuovi e pesanti elementi di incertezza agli operatori”.
La nota dell’ANCE evidenzia come, a partire dal 22 giugno 2013 dopo le modifiche apportate dal Decreto del Fare, la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto anziché come rifiuto è soggetta alle indicazioni del d.m. 161/2012 solo per le attività e le opere soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale o Valutazione di Impatto Ambientale (AIA – VIA).
Per le attività e le opere non soggette a tali procedure dal 22 giugno 2013, si legge nell’analisi dell’ANCE, si dovrebbero applicare le regole generali previste per i sottoprodotti dall’art. 184-bis del Testo Unico Ambiente.
“Si tratta”, scrivono gli esperti dell’ANCE, “di regole che non sono oggetto di specifica regolamentazione di ordine procedurale e pertanto è l’impresa a dover essere in grado di avere rispettato l’osservanza delle indicazioni contenute nell’art. 184-bis citato”.
Un’alternativa a questa interpretazione potrebbe essere quella di ipotizzare che per tutti i cantieri relativi ad interventi non soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale o di Autorizzazione Integrata Ambientale si debbano seguire le indicazioni dell’articolo 186 del d.lgs. 152/2006, che era però stato abrogato dal 6 ottobre 2012 a seguito dell’entrata in vigore del regolamento sulle terre e rocce da scavo.
Un nuovo “intoppo”: la legge Expo 2015
Ma la questione delle terre e rocce da scavo ha subito un’ulteriore evoluzione normativa lo scorso 26 giugno, quando è entrata in vigore la legge n. 71 di conversione al decreto legge 43 relativo all’Expo 2015 e ad altre emergenze ambientali.
Infatti a seguito dell’art. 8-bis, comma 2 della legge 71, ai cantieri con volumi di scavo sino a 6.000 mc, si applicheranno di nuovo le indicazioni dell’art. 186 d.lgs. 152/2006.
Con l’entrata in vigore della legge, fanno notare dall’ANCE, “rimarrebbe per altro incerto il regime di gestione delle terre e rocce per i cantieri non soggetti a VIA – AIA, ma con volumi di scavo superiori ai 6.000 mc per i quali rimane l’alternativa di utilizzare le indicazioni dell’art.186 d.lgs. 152/2006 ovvero quelle generali sui sottoprodotti dell’art. 184-bis“.
Da tutta questa incertezza, i costruttori ritengono che gli interventi in corso per i quali sono state applicate le norme del d.m. 161/2012 debbano essere ultimati senza modifiche.
Per i nuovi interventi è invece consigliabile, ove possibile, attendere le successive indicazioni che l’ANCE setssa ha espressamente richiesto al Ministero dell’ambiente.
Fonte ANCE
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