Sul tema dell’accatastamento dei fabbricati rurali, di cui ci siamo occupati a fondo qualche mese fa, torna la Direzione Centrale Catasto e Cartografia, in risposta a una richiesta di chiarimento del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati in merito alle sanzioni applicate a quei proprietari che non hanno provveduto a perfezionare il passaggio dal catasto terreni a quello edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
L’interpello è stato posto in quanto alcuni Uffici provinciali dell’ex Agenzia del Territorio (ora inglobato nell’Agenzia delle Entrate) hanno applicato le sanzioni anche per il ritardo della presentazione di accatastamenti di fabbricati ex rurali o di quelli che avevano perso i requisiti di ruralità in tempi più o meno remoti rispetto alla scadenza del 30 novembre 2012.
Ebbene, l’interpretazione ufficiale sgombra il campo da qualsiasi dubbio. Le sanzioni vanno applicate per chi non ha provveduto entro la fine di novembre dello scorso anno a iscrivere al Catasto Edilizio Urbano solo i fabbricati rurali e non anche, come hanno fatto alcuni uffici, gli immobili effettivamente ex rurali o comunque quelli privi dei requisiti di ruralità.
Quindi, in sostanza, per il mancato accatastamento dei fabbricati ex rurali si continuano ad applicare le sanzioni previste dall’art. 31 del regio decreto legge n. 652 del 19 aprile 1939, “sempre che non si siano verificate le condizioni di decadenza dell’azione di accertamento”.
In una recente circolare esplicativa, il CNGeGL ha dunque ricordato sinteticamente che:
1. i fabbricati rurali, in possesso dei prescritti requisiti di ruralità, dovevano essere accatastati entro il 30 novembre 2012, così come indicato dall’art. 13 del DL 201/2011;
2. i fabbricati ex rurali, privi dei requisiti di ruralità, erano e sono sempre doverosamente accatastabili entro i 30 giorni o dopo i 5 anni dall’avvenuta perdita dei requisiti di ruralità.
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