È approdato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il c.d. Decreto del Fare, approvato in CdM sabato 15 giugno. Sono 86 articoli dedicati a misure per la crescita e per la semplificazione che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero aiutare a fare ripartire il Paese (scarica il DL n. 69 del 21 giugno 2013).
Il decreto legge è in vigore dal giorno successivo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: cioè, è in vigore da oggi 22 giugno 2013.
Tra le tante novità per l’edilizia, l’ambiente, le infrastrutture e la sicurezza contenute nel Decreto del Fare si confermano le misure per il rilancio dei cantieri delle opere pubbliche, soprattutto linee metropolitane e arterie stradali (visualizza la Mappa dei Cantieri del Decreto del Fare).
Nel testo del provvedimento rimangono (articolo 30) le disposizioni di modifica del Testo Unico Edilizia per quanto riguarda la SCIA Edilizia e la Comunicazione di Inizio Lavori, per i quali sarà lo Sportello Unico dell’Edilizia a raccogliere dalle amministrazioni coinvolte i documenti e le autorizzazioni preliminari (leggi anche SCIA Edilizia, il Decreto del Fare passa la palla allo Sportello Unico).
Mantenuta anche la possibilità di richiedere il certificato di agibilità per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, purché siano stati effettuati con successo i collaudi delle opere di urbanizzazione primaria. Il certificato di agibilità “parziale” così ottenuto può essere prorogato una sola volta per un periodo massimo di 3 anni.
Via libera anche alla modifica del Testo Unico Edilizia per quanto riguarda la possibilità di ristrutturazione senza il vincolo del rispetto della sagoma originaria negli interventi di demolizione e ricostruzione (leggi anche Decreto del Fare, resta fitto il mistero della Sagoma … edilizia).
All’articolo 38 disposizioni in materia di prevenzione incendi.
Nel Decreto del Fare (articolo 41) trovano posto anche nuove semplificazioni in materia ambientale e, nello specifico, sulla qualificazione dei materiali da riporto, sulle terre e rocce da scavo e sulla gestione delle acque sotterranee. Spazio anche per misure per i beni culturali, con modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 39), e per il riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 40).
Infine, sul DURC, il decreto fissa (all’articolo 31) in 180 giorni la sua validità per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le commissioni aggiudicatrici devono acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva, anche attraverso strumenti informatici.
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