Abbiamo trattato nei giorni scorsi, nell’ambito del nostro Speciale Dossier sull’IVA in edilizia del regime da applicare sulle aree edificabili (leggi in proposito IVA in edilizia, il regime da applicare ai terreni edificabili). Oggi concentriamo la nostra attenzione sulla seconda categoria di terreni: quelli non edificabili.
Come sempre, le informazioni presentate sono tratte dal volume [ L’IVA in Edilizia di Cusati e Confente per i tipi della Maggioli Editore.
Sia la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimenti su terreni non edificabili sono fuori dal regime IVA. Se, ad esempio, si costituisce un diritto di usucapione su un terreno non edificabile, il corrispettivo versato per la costituzione dell’usufrutto non sconta l’IVA.
Ma quali sono i terreni non edificabili?
Lo ha precisato in più di un’occasione l’amministrazione tributaria (circolari ministeriali n. 25/364695 del 3 agosto 1979 e risoluzioni nn. 354968/1983 e 430065/1991) , secondo la cui interpretazione “nell’ambito dei terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria sono da ricomprendersi i terreni soggetti a vincolo di inedificabilità da leggi dello Stato, delle Regioni e comunque da strumenti urbanistici generali o particolareggiati”, come, ad esempio, aree destinate a verde pubblico, a servizi o ad attrezzature scolastiche.
Il caso di un terreno in parte edificabile e in parte no
La cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile non è soggetta a IVA ma ad imposta di registro, se la vendita è effettuata a prezzo unico e indistinto e se solo la parte minore è suscettibile di destinazione edificatoria.
Il caso di un terreno non edificabile di pertinenza di un fabbricato
In questo caso il terreno è soggetto a regime IVA. Un classico esempio è la cessione di un fondo rustico con fabbricato rurale annesso.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento