Continua il nostro viaggio nelle interpretazioni ufficiali degli aspetti più controversi della Riforma del Lavoro Fornero, che prende spunto dall’utile vademecum realizzato dalla collaborazione tra Ministero del lavoro e Ordine nazionale dei consulenti del lavoro (scarica il Vademecum sulla Riforma del Lavoro Fornero).
Protagonista di questo post è l’apprendistato.
Il primo chiarimento riguarda la mancanza del libretto formativo.
È possibile indicare il percorso formativo svolto mediante annotazione dell’attività espletata su un registro del datore di lavoro, senza particolari formalità. Tale registro sarà oggetto di verifica da parte del personale ispettivo, mediante i riscontri di carattere documentale nonché di dichiarazioni dei lavoratori, al fine di constatarne la conformità con il piano formativo individuale dell’apprendista.
Con la Riforma del Lavoro, quali sono le conseguenze sanzionatorie nel caso in cui si riscontrino violazioni delle disposizioni afferenti il tutor nel contratto di apprendistato?
Si ritiene che le sanzioni connesse a violazioni legate alla presenza di un tutor aziendale siano esclusivamente di natura amministrativa e non necessariamente riverberino effetti automatici sulla genuinità del rapporto di apprendistato.
Di conseguenza, laddove si riscontrino le suddette violazioni non si potrà automaticamente applicare il regime sanzionatorio previsto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011 per mancata formazione dell’apprendista, in quanto in tali ipotesi appare necessaria la puntuale verifica circa i contenuti e le modalità previste dal contratto collettivo concernenti il ruolo assegnato al tutor (cfr. circolare n. 5/2013)
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