DIA, ecco le opere realizzabili con la Denuncia Inizio Attività

Quali sono le opere edilizie realizzabili con la DIA, la Denuncia Inizio Attività? Può sembrare una domanda banale, ma non tutti sanno con precisione i confini della DIA (o della super DIA), anche in considerazione del fatto che nell’arco di pochi mesi l’intera disciplina edilizia è stata rivoluzionata da numerose leggi di modifica (dalla legge 106/2011 alla legge 134/2012).

Preziose indicazioni sono contenute nel volume dell’arch. Mario Di Nicola Il riordino della disciplina edilizia, che è stato presentato lo scorso anno con una lunga intervista all’autore (leggi l’intervista dal titolo La rivoluzione delle procedure edilizie).

E proprio in questo volume, attualissimo, cerchiamo di trovare le risposte alla domanda di apertura del post.

Preliminarmente possiamo dire che con la DIA sono realizzabili gli interventi che non siano riconducibili all’elenco che troviamo all’articolo 6 (attività di edilizia libera) e all’articolo 10 (interventi subordinati al permesso di costruire) del Testo Unico dell’Edilizia.

Ma non basta. La Denuncia Inizio attività viene utilizzata anche per le varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le prescrizioni contenute nel permesso di costruire

Infine una parola sulla c.d. super DIA, cioè la Denuncia Inizio Attività che può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire per interventi soggetti al pagamento del contributo di costruzione.

La super DIA può essere utilizzata per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica in casi specifici che tratteremo a breve con un altro post di approfondimento.

Ricordiamo, infine, che la Denuncia Inizio Attività ha una validità di tre anni. Alla conclusione dei lavori si dovrà comunicare la fine lavori e il progettista incaricato dovrà emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.

Redazione Tecnica

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