L’adeguamento degli oneri di urbanizzazione non può essere applicato in maniera retroattiva ad opere per le quali il titolo edilizio sia già stato rilasciato, a meno che non sia presente nella concessione edilizia la clausola espressa “salvo conguaglio”.
Questo è quanto hanno stabilito i giudici della seconda sezione del Tribunale amministrativo della Sardegna, chiamati a pronunciarsi sulla richiesta da parte di un Comune dell’adeguamento degli oneri di urbanizzazione nei confronti di un’impresa di costruzione (per la cronaca: da 0,924 euro/mc a 2,77 euro/mc), che aveva già ottenuto la concessione del titolo edilizio (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 75 del 30 gennaio 2013).
Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 del Testo Unico dell’Edilizia, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che le Regioni definiscono per classi di Comuni omogenei.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
Ogni cinque anni, comunque, i Comuni devono provvedere ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
Ebbene il T.A.R. Sardegna non ha fatto altro che ribadire una linea giurisprudenziale consolidata (ad es. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1798 del 17 novembre 2009), secondo cui le delibere comunali che dispongono l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono trovare applicazione soltanto per le concessioni edilizie rilasciate a far tempo dalla loro adozione, e non anche per quelle rilasciate in epoca anteriore.
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