Dopo Friuli Venezia Giulia e Veneto, anche la Regione Liguria si muove sul tema delle Terre e Rocce da Scavo, regolamentato a livello nazionale dal d.m. 161/2012 entrato in vigore il 6 ottobre scorso, emanando gli indirizzi operativi per l’applicazione del Regolamento Terre e Rocce da Scavo. D.M. 161/2012 (scarica la Delibera Regione Liguria n. 89/2013).
Tra i punti fondamentali del documento pubblicato dalla Regione Liguria vi è quello della gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri e, in particolare, si individua la procedura da utilizzare per quantità di terre da scavo uguali o inferiori ai 1.000 mc (leggi anche Terre e Rocce da Scavo, il Veneto approva le regole operative per modeste quantità).
“Nonostante le versioni preliminari del Regolamento di cui al d.m. 161/2012 sulle terre e rocce da scavo includessero norme specifiche per gli scavi di dimensioni ridotte”, si legge infatti nella delibera della Liguria n. 89/2013, “la versione pubblicata non riporta alcuna indicazione in tal senso”.
La procedura per le modiche quantità di terre e rocce da scavo in Liguria
Per fornire una immediata risposta alle esigenze operative connesse alla realizzazione di scavi di ridotte dimensioni, e definire modalità di gestione uniformi sul territorio ligure, le delibera 89/2013 individua la seguente procedura per quanto attiene alla documentazione necessaria alla gestione di materiali da scavo in volumetria inferiore o uguale a 1.000 mc in banco, facendo salvo il rispetto di tutti i rimanenti requisiti richiesti ai sensi del d.m. n.161/2012.
Per quanto attiene alle opere non soggette a VIA o AIA, che prevedano la produzione di materiali da scavo in volumetria inferiore o uguale a 1.000 mc in banco, ed il totale utilizzo degli stessi nel corso dell’esecuzione di opere per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali oppure in processi produttivi in sostituzione dei materiali di cava, il Piano di Utilizzo di cui al comma 1 lettera h del d.m. 161/2012 può essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal Progettista e dal Proponente che attesti:
1. che l’opera non è sottoposta a VIA o AIA e che il volume dei materiali di scavo prodotti nella realizzazione dell’opera non eccede i 1.000 mc in banco;
2. che le terre e rocce di scavo sono idonee all’utilizzo proposto;
3. che il materiale di scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun altro trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all’allegato 3 del d.m 161/2012;
4. che il sito di produzione non è interessato da interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del titolo V, Parte quarta, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
5. che in base alle indagini svolte, il materiale da scavo presenta concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 del d.m. 161/2006 che non superano le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione;
6. che si farà ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l’ambiente.
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