Impresa in regime forfettario e pagamento IVA. Come fare per le detrazioni in edilizia?

La situazione descritta riguarda un lavoratore dipendente che desidera ristrutturare il bagno di casa. L’impresa scelta per eseguire i lavori opera in regime forfettario e sorge il dubbio che ciò possa creare problemi con la detrazione fiscale del 50%. Ecco come fare in questi casi

Lisa De Simone 14/12/23
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La nostra esperta Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia.

Il quesito analizzato questa settimana è il seguente: “Sono un lavoratore dipendente e devo ristrutturare il bagno di casa. L’impresa che effettuerà il lavoro opera in regime forfettario e vorrei sapere se ciò può creare problemi con la detrazione del 50% in quanto nella fattura non viene indicata l’Iva”.

Una domanda che sicuramente si sono posti in molti soprattutto ora che è stato innalzato il limite di ricavi per poter rientrare nell’ambito del forfettario, così che è più facile trovare artigiani che fatturano con questa formula.

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Vediamo le regole.

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Forfettario senza IVA

Il regime forfettario, in vigore dal 2014, è un regime fiscale semplificato per i soggetti privati, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA, che si caratterizza per essere al di fuori del campo di applicazione di questa imposta. I contribuenti in regime forfettario, in sostanza, non debbono addebitare l’IVA al cliente quando emettono le fatture, e sono esonerati da tutti i relativi obblighi di tenuta della contabilità, escluso quello di conservazione e numerazione delle fatture attive e passive emesse e ricevute, nonché da una lunga lista di altri obblighi amministrativi.

Per quel che riguarda le imposte, invece, è prevista l’applicazione di una tassa piatta, ossia che non prevede scaglioni di imposta che variano in funzione del reddito conseguito come nel caso dell’IRPEF.

La flat tax è fissata in misura pari al 5% per i primi cinque anni di attività e successivamente sale al 15%. I forfettari, inoltre, sono esenti dalle ritenute alla fonte da parte del committente quando questo è diverso da un soggetto privato.

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I vantaggi per chi sceglie la tassa piatta

Il regime è definito “forfettario” perché le imposte si pagano sul reddito conseguito ridotto di una percentuale forfettaria a titolo di costi, che varia in funzione dell’attività svolta, il cosiddetto coefficiente di redditività. Nel caso di un artigiano idraulico e degli altri lavoratori autonomi del settore delle costruzioni, il coefficiente di redditività è pari all’86%, ossia il reddito sul quale calcolare le imposte è forfettariamente ridotto del 14%.

Inizialmente pensato solo per le partite Iva con un ridotto giro d’affari – 30 mila euro – e per una durata di tempo limitata, dallo scorso anno il regime forfettario è ammesso per chi ha ricavi o compensi fino a 85 mila euro senza alcun limite di durata. Si fuoriesce dal regime, e torna l’obbligo di addebitare l’IVA al cliente, solo se si supera il tetto di reddito prefissato. Proprio grazie al nuovo limite di 85 mila euro e alla tassazione ridotta senza limiti di tempo, oggi come oggi il forfettario è un regime adottato molto più spesso da chi lavora in proprio e può addebitare i costi dei beni necessari all’attività direttamente al committente, come, appunto, nel caso dell’idraulico.

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La fattura senza IVA

In considerazione del fatto che non è prevista l’applicazione dell’IVA, la fattura per lavori di manutenzione straordinaria su immobili a destinazione residenziale emessa da un soggetto forfettario è “più leggera” del 10% rispetto ad una fattura di un soggetto in contabilità ordinaria in quanto non viene addebitata l’IVA.

Questa, infatti, fa parte a tutti gli effetti del costo finale quando si tratta di una fattura emessa da un soggetto in regime IVA ordinario, tenuto ad applicare per legge l’imposta sul valore della prestazione. Questa di conseguenza per il committente ha un costo di fatto più elevato del 10%.

Ma il fatto che la fattura è senza IVA e dunque che si può avere un risparmio di base rivolgendosi ad un soggetto in regime forfettario, può mette in dubbio il diritto ad avere la detrazione?

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I documenti per la la detrazione

Ebbene no: il mancato addebito dell’IVA in fattura quando questa è messa da un soggetto forfettario non è rilavante in alcun modo per il diritto alla detrazione. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate in tutti i documenti di prassi emessi dopo l’entrata in vigore del regime forfettario, e da ultimo con la circolare 17/2023 dedicata appunto ai bonus casa, per fruire dell’agevolazione il regime IVA del soggetto che emette la fattura è indifferente.

Ai fini dell’agevolazione, infatti, è solo richiesto che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:

  • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’utilizzo del bonifico dedicato è obbligatorio perché permette a banche e Poste spa di applicare la ritenuta alla fonte introdotta per il pagamento dei lavori di ristrutturazione per evitare fenomeni elusivi. Per questo la ritenuta è applicata anche sui bonifici emessi in favore di soggetti forfettari che di base sono invece esenti dalle ritenute d’acconto. Quindi il nostro lettore può stare tranquillo: potrà risparmiare l’IVA in fattura ma avere comunque la detrazione.

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Foto:iStock.com/erhui1979

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