Il dubbio è su come avviene il trasferimento della detrazione quando le spese di ristrutturazione relative alla casa di abitazione vengono detratte dal coniuge deceduto. In tal caso la detrazione passa al coniuge superstite che ha il diritto di abitazione o la detrazione dovrà essere ripartita tra gli eredi in parti uguali?
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Nella risposta, a cura di Paolo Calderone, si fa riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.17 del 2023 dove viene ripreso un passaggio della Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.1 che chiarisce cosa fare in caso di trasferimento dell’immobile mortis causa e come vengono trasferite le quote residue di detrazione in tal caso.
Vediamo nel dettaglio quale spiegazione è stata fornita alla contribuente.
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Detrazione a chi può disporre dell’immobile
Come chiarito nella risposta, a fare la differenza è la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Pertanto per l’immobile acquisito per successione le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede che dispone dell’immobile, a prescindere dal fatto che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
In caso di più eredi che esercitano congiuntamente la detenzione materiale e diretta dell’immobile, la detrazione dovrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2).
Nello specifico:
- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
- se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone gli altri la disponibilità;
- se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
Inoltre, se la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
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Foto:iStock.com/skynesher
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