Nuove regole per regolamentare una semplificazione dei rapporti, tra Fisco e contribuenti, a cominciare dalla possibilità di presentare la dichiarazione precompilata per i titolari di partita iva (ivi compresi quelli percettori di redditi di lavoro autonomo e d’impresa) per arrivare alla dichiarazione dei redditi in modalità di presentazione semplificata anche per dipendenti e pensionati. Poi debutta gradualmente il modello 730 per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla tipologia di reddito percepito. Arriva anche un nuovo calendario fiscale che anticipa i termini per presentare la dichiarazione dei redditi e unifica i termini dei versamenti rateali delle imposte per titolari – e non – di partita iva.
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La revisione generale degli adempimenti tributari è frutto di uno dei decreti attuativi della legge delega per la Riforma Fiscale (L. n.111/2023) entrata in vigore il 29 agosto 2023. Nello specifico si tratta del nuovo schema di decreto legislativo, rubricato “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, in corso di esame. Il provvedimento oggetto del nostro commento è composto da ben 27 articoli e ridefinisce adempimenti e riorganizza scadenze nell’agenda del contribuente, come vedremo nel prosieguo.
ATTO DEL GOVERNO N.93 | ARTICOLI | CONTENUTO |
1, 2, 14, 15, 16, 19, 20 | Semplificazione degli obblighi dichiarativi, per i contribuenti e per i sostituti d’imposta | |
3 | Eliminazione certificazione unica per forfettari e soggetti in regime vantaggio | |
8, 9, 11, 12, 17, 18 | Nuove scadenze dei pagamenti e delle dichiarazioni | |
5, 6, 7 | Semplificazione adempimenti ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) | |
9 | Ampliamento soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo | |
10 | Sospensione dell’invio ai contribuenti di specifici atti di contestazione o di invito alla compliance | |
13 | Benefici fiscali in caso solo inadempimento formale in dichiarazione | |
21 | Modello unico di delega per i professionisti | |
22 | Rafforzamento servizi digitali | |
23 | Cassetto fiscale: nuove informazioni | |
24 | Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi | |
25 | Semplificazione adempimenti tecnici per trasferimenti immobiliari |
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Riforma fiscale: arriva la precompilata per dipendenti e pensionati
Con il decreto attuativo della Riforma fiscale in esame arriva la dichiarazione dei redditi in modalità di presentazione semplificata per dipendenti e pensionati. La novità prevede che dal 2024 anche queste categorie di contribuenti potranno presentare la precompilata.
L’Agenzia delle entrate, difatti, renderà direttamente disponibili le informazioni in proprio possesso ai contribuenti – titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati – che potranno verificarle e confermale. Tali dati saranno, così, riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi che il contribuente potrà presentare direttamente in via telematica.
Un apposito provvedimento sarà emanato con la specifica delle modalità tecniche utili per consentire al contribuente dal 2024 – e ai soggetti delegati, negli anni successivi – di accedere ai dati da confermare o modificare.
La novità descritta porta automaticamente con sé l’esclusione dei controlli da parte dell’Amministrazione per quei contribuenti che presenteranno la dichiarazione nella modalità semplificata appena descritta. Il decreto in commento, difatti, introduce anche un ulteriore comma 3-ter all’articolo 5 del DLgs n.175/2014, proprio in materia di limiti ai poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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Riforma fiscale: arriva il modello 730 per tutti
A decorrere dal 2024 il modello 730 potrà essere presentato dai contribuenti indipendentemente dalla tipologia di reddito percepito. La norma del decreto attuativo estende a tutte le tipologie reddituali, riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA, la possibilità di avvalersi della dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730). Uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, potranno essere dichiarate con il predetto modello.
Pertanto, la compilazione del modello 730 non sarà più riservata ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, ma anche dalle persone fisiche titolari di “altre” tipologie di redditi.
Le semplificazioni previste dal decreto attuativo della riforma fiscale in commento sono rivolte a una platea più ampia che potrà compilare il modello 730 e, al contempo, allarga anche il perimetro applicativo per richiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione, non lasciando tale canale solo ai contribuenti privi di sostituto d’imposta.
Più specificatamente, grazie alle novità descritte dal 2024 si avrà:
- la possibilità per tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del modello 730;
- la facoltà, anche per i contribuenti con un sostituto d’imposta di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all’Agenzia delle Entrate e di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24.
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Riforma fiscale: precompilata per i titolari di partita IVA
La semplificazione si allarga a macchia d’olio e amplia anche la platea dei contribuenti per i quali sarà resa disponibile ogni primavera la dichiarazione dei redditi precompilata.
In via sperimentale, dal 2024 la precompilata sarà disponibile non solo per i titolari lavoro dipendente e pensione, ma anche per i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.
Con le novità contenute nel decreto attuativo della riforma fiscale in commento, difatti, a partire dal 2024 – dunque, con riferimento al periodo d’imposta 2023 – l’Agenzia delle entrate renderà disponibile – entro il 30 aprile di ciascun anno – la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. L’accesso alla dichiarazione precompilata per la nuova platea può essere effettuato direttamente dai contribuenti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.
Pertanto, a partire dal prossimo 30 aprile 2024 – con riferimento al periodo d’imposta 2023 – i titolari di tali redditi potranno utilizzare la dichiarazione precompilata, modificando e confermando telematicamente i dati proposti dall’amministrazione finanziaria.
Inoltre, come precisato in precedenza, con la precompilata diminuiscono i controlli: per gli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 5 del DLgs. n.175/2014 – come si evince nella tabella che segue.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA | CONTROLLI |
DIRETTA | Sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati non si effettua il controllo formale.
Per i dati modificati, invece, si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica. |
Tramite CAF o INTERMEDIARIO
|
Se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata. |
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Riforma fiscale: niente CU per forfettari e regime di vantaggio
Il decreto attuativo dellaRiforma fiscale in commento, dunque, contribuisce ampliamente allo snellimento delle procedure fiscali. Sempre in tale ottica di semplificazione, dall’anno d’imposta 2024 i sostituti di imposta sono esonerati dall’obbligo di rilascio della CU (certificazione unica) per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. I dati di interesse saranno reperiti dall’Amministrazione finanziaria direttamente dalla fattura elettronica, visto che a partire dal 1° gennaio 2024 detti soggetti (forfettari e in regime fiscale di vantaggio) saranno obbligati alla fatturazione elettronica.In dettaglio, il quadro della norma in esame prevede che dal 2024 i committenti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano:
- il regime forfettario
ovvero
- il regime fiscale di vantaggio
siano esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies dell’articolo 4 del DPR n.322/1998 – vedi schema che segue.
SEMPLIFICAZIONE
DAL 2024 |
Art.4 DPR n.322/1998 | ESONERO per i sostituti d’imposta |
Comma 6 ter | Rilascio della certificazione unica anche ai fini dei contributi Inps, altri enti e casse previdenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica | |
Comma 6-quater | Consegna della certificazione ai soggetti interessati | |
Comma 6-quinquies | Trasmissione in via telematica della stessa all’Agenzia delle entrate |
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Riforma fiscale: il nuovo calendario fiscale
Il decreto attuativo della riforma fiscale riscrive anche le scadenze del calendario fiscale del contribuente disponendo nuovi termini per:
- il pagamento imposte e versamenti rateali delle imposte;
- la presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Le scadenze che cambiano riguardano sia il pagamento delle imposte che i pagamenti rateali. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte potranno essere pagate entro un margine di tempo più ampio. I contribuenti potranno completare il pagamento delle imposte: non più entro il mese di novembre, ma entro il 16 dicembre. Un’altra interessante novità riguarda l’unificazione dei termini di versamento per i soggetti titolari e per quelli non titolari di partita IVA che potranno effettuare i versamenti ratealientro il giorno 16 di ciascun mese.Come noto, invece, attualmente le scadenze sono rispettivamente entro il giorno sedici di ciascun mese per i titolari di partita IVA e entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
DECORRENZA | COSA PAGARE | QUANDO |
Dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. | Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte | Il pagamento potrà essere completato entro il 16 dicembre |
I versamenti rateali per i soggetti titolari e quelli non titolari di partita IVA | entro il giorno 16 di ciascun mese |
Le novità del decreto attuativo della riforma fiscale in commento riscrivono i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali:
- anticipando dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
- dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Dal 2025, inoltre, le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.
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