Tra gli argomenti interessati dall’aggiornamento figurano la sfera di applicazione del CCNL, la classificazione del personale e la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
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Analizziamo le novità in dettaglio.
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Da quando decorrono le modifiche?
Come previsto dall’intesa dello scorso 5 settembre, i temi interessati dall’aggiornamento contrattuale decorrono dalla sottoscrizione dell’accordo e diventano parte integrante del CCNL del 4 maggio 2022.
Gli effetti per i dipendenti già in forza hanno decorrenza 1° gennaio 2024.
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Sfera di applicazione
Il CCNL in parola, secondo le nuove disposizioni in materia di sfera di applicazione, figlie dell’accordo del 5 settembre 2023, opera su tutto il territorio nazionale per i dipendenti di:
- imprese artigiane, considerate tali in base alla Legge 8 agosto 1985, numero 443 e successive modificazioni;
 - micro, piccole e medie imprese industriali (PMI);
 - consorzi artigiani, costituti anche in forma di cooperativa;
 
attivi nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività:
- progettazione e costruzione;
 - ristrutturazione, manutenzione, risanamento conservativo e ripristino, efficientamento energetico, edilizia antisismica;
 - preparazione e posa in opera;
 - costruzione e manutenzione servizi;
 - costruzione e manutenzione infrastrutture e reti di servizi;
 - movimento terra e aree boschive;
 - opere marittime e lagunari;
 - opere di demolizione e rimozione;
 - opere di restauro, risanamento conservativo e corredo urbano.
 
In particolare, l’accordo in argomento ha provveduto ad aggiornare e razionalizzare le attività che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL.
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Classificazione dei lavoratori
La nuova classificazione dei lavoratori, come emerge dall’accordo del 5 settembre 2023, vede l’introduzione ai livelli 7°, 6° e 5° delle qualifiche relative al cantiere e alle attività del restauro e dell’archeologia.
Ai livelli 4° e 3° viene poi prevista la figura professionale dei lavoratori in fune.
Si ricorda che il CCNL prevede i seguenti livelli di inquadramento:
| Livelli | Categorie | Parametri | 
| 7° | Impiegati di prima categoria super | 205 | 
| 6° | Impiegati di prima categoria | 180 | 
| 5° | Impiegati di seconda categoria – Operai di quinto livello | 150 | 
| 4° | Assistenti tecnici già inquadrati in terza categoria – Operai di quarto livello | 139 | 
| 3° | Impiegati di terza categoria – Operai specializzati | 130 | 
| 2° | Impiegati di quarta categoria – Operai qualificati | 115 | 
| 1° | Impiegati di quarta categoria primo impiego – Operai comuni | 100 | 
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Apprendistato
L’accordo del 5 settembre 2023 è intervenuto modificando l’Allegato D al CCNL, dedicato all’apprendistato professionalizzante.
In particolare, è stata così rideterminata la retribuzione dell’apprendista (articolo 7 dell’Allegato D):
| Gruppi | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. | 
| 1° | 74 | 76 | 79 | 79 | 86 | 86 | 91 | 91 | – | – | 
| 2° | 74 | 76 | 79 | 79 | 86 | 86 | 91 | 91 | – | – | 
| 3° | 74 | 76 | 79 | 79 | 86 | 86 | 91 | 96 | – | – | 
| 4° | 74 | 76 | 79 | 86 | 91 | 96 | – | – | – | – | 
Da notare che il compenso dell’apprendista è determinato mediante l’applicazione delle percentuali indicate in tabella. Queste ultime operano con riferimento a:
- minimo di paga;
 - indennità di contingenza;
 - indennità territoriale di settore;
 - v.r.;
 - percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.
 
Per il gruppo 1° e 2° l’applicazione delle percentuali riportate in tabella è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.
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Apprendistato professionalizzante specialistico
L’Allegato D prevede all’articolo 9 la definizione di un nuovo profilo di Apprendistato professionalizzante specialistico, il cui percorso formativo è così strutturato:
- l’impresa, attraverso la predisposizione e la condivisione con il sistema bilaterale formativo delle Scuole Edili / Enti Unificati, pianifica e definisce un Piano Formativo Individuale (PFI) con l’obiettivo di dotare l’apprendista di competenze per svolgere mansioni riferibili ad elevate qualifiche;
 - i corsi professionalizzanti, previsti nel PFI e compresi nel CFN, saranno obbligatoriamente messi a disposizione delle Scuole Edili / Enti Unificati e saranno usufruibili per l’impresa gratuitamente;
 - il PFI può prevedere, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro trentasei mesi dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
 
Al termine del periodo di apprendistato, il livello di inquadramento è il seguente:
- gli apprendisti operai del 1° gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4° o 5° livello;
 - gli apprendisti operai del 2° gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3° o 4° livello;
 - gli apprendisti operai del 3° gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello.
 
Agli apprendisti assunti in base all’articolo 9 citato si applicheranno le seguenti percentuali retributive:
| Gruppi | I° anno | II° anno | III° anno | VII° sem. | VIII° sem. | IX° sem. | 
| 1 Sp | 78 | 80 | 86 | 91 | 96 | 96 | 
| 2 Sp | 78 | 80 | 86 | 91 | 96 | – | 
| 3 Sp | 78 | 80 | 86 | 91 | – | – | 
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Decorrenza
La nuova regolamentazione sull’apprendistato professionalizzante opera con riferimento ai rapporti sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2023. I contratti stipulati anteriormente “continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto” fatto salvo un adeguamento della “percentuale retributiva a decorrere dal semestre successivo quello in scadenza alla data del 1° Gennaio 2024” (Allegato D).
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