Tutte le novità nel decreto del 31 luglio 2023 del ministero dell’economia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2023. Le domande dovranno essere presentate a partire dal 2 ottobre ed entro il 31 ottobre 2023 all’Agenzia delle entrate che gestirà l’erogazione dei fondi.
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Pubblicato il provvedimento delle Entrate n.332648/2023 con il modello di domanda.
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Villette e condomini per i proprietari che rientrano nei parametri di reddito
Il contributo a rimborso del 10% della spesa è stato introdotto dal decreto 176/2022 “Aiuti quater” il provvedimento che ha ridotto l’aliquota del Superbonus dal 110% al 90% per il 2023 e modificato le regole per le villette e gli immobili autonomi, legando l’agevolazione fiscale al limite di reddito del proprietario e del suo nucleo familiare e alla destinazione dell’immobile. Il Superbonus, infatti è limitato ai proprietari con un reddito di riferimento fino a 15 mila euro, nel caso di single, ovvero al reddito familiare, nel caso in cui siano presenti coniuge e figli.
Esclusivamente per chi rientra nelle fasce di reddito previste dalla norma, è stato previsto il rimborso della la quota di spese rimasta fuori dal Superbonus a carico dello Stato. Per finanziare questo intervento è stato costituito un Fondo da 20 milioni di euro. Il contributo spetta a anche nel caso in cui i lavori siano stati effettuati nel condominio nel quale il proprietario che rientra nei limiti di reddito possiede la prima casa, sempre che ovviamente sia stata applicata l’aliquota del 90% dei lavori. Il rimborso spetta anche quando questi sono stati pagati tramite sconto in fattura o cessione del credito.
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Le spese rimborsate
Il Fondo, però, garantisce il rimborso della quota del 10% delle spese solo per quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno. La domanda per il contributo, infatti, può essere presentata dai soggetti che rispettano i requisiti di reddito e di proprietà in relazione alle spese relative al Superbonus solo per bonifici effettuati tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, data ultima per la presentazione della domanda.
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In caso di lavori in corso
Se i lavori non sono terminati, o comunque se non sono terminati i pagamenti, fatalmente per una quota parte delle spese non si potrà comunque ottenere il rimborso. Chi ha lavori in corso e rientra nei parametri, quindi, dovrà valutare con attenzione la possibilità di anticipare i pagamenti per provare ad ottenere il massimo contributo dal Fondo.
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In caso di domande superiori all’ammontare del Fondo
Al di là del periodo di spesa va considerato inoltre che il Fondo ha un ammontare di 20 milioni complessivi, e che se la somma richiesta con l’insieme delle domande supera questa cifra ci sarà ovviamente un riparto, come accade sempre in questi casi. Le regole per questo sono specificate nel decreto, che garantisce comunque un rimborso minimo pari al 10% della richiesta, ossia un decimo della spesa sostenuta.
Secondo quanto prevedono le norme, infatti, se l’ammontare delle richieste è inferiori a pari al totale delle risorse, il rimborso sarà del 100%. Se invece si supera la dotazione la somma spettante sarà ricalcolata dalle Entrate in percentuale rispetto al totale a disposizione. Ad esempio se le domande risultassero il triplo delle risorse si avrà diritto al 30% di quanto richiesto. Se invece le richieste fossero superiori di dieci volte la dotazione, il Fondo garantirà comunque la e copertura del il 10% dell’importo richiesto, ma in questo caso il rimborso verrà erogato non sulla base della data di presentazione della domanda ma sulla base della data del primo bonifico effettuato.
Si legge nel provvedimento che in presenza di istanze contenenti la medesima data di
effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.
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Le istruzioni
Come previsto dal decreto la domanda di contributo deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario autorizzato. Si dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di reddito richiesti, e dell’utilizzo come prima casa dell’immobile interessato ai lavori. Il contributo verrà erogato dalle Entrate con un bonifico nel conto corrente indicato nella domanda.
La somma erogata non contribuisce al reddito complessivo. Nel caso di più soggetti titolari dell’agevolazione la somma spettante sarà ripartita pro quota sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Ciascun interessato può presentare una sola domanda.
Le modalità di presentazione della domanda sono state definite con un Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, pubblicato il 22 settembre 2023.
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