Abbiamo risposto, in questo articolo-guida, alle 10 domande più frequenti che ci vengono poste dai nostri utenti interessati alla detrazione al 75% valida per i singoli appartamenti, per i contribuenti IRPEF e per gli immobili di qualunque categoria catastale per i titolari di partiva IVA e i soggetti IRES.
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1) Per ottenere il Bonus va attestata la presenza di un disabile in casa o la necessità dell’intervento per ridotte capacità motorie?
No. Come chiarito da tempo dall’Agenzia delle Entrate per gli interventi di l’abbattimento delle barriere qualificabili come tali a norma di legge il Bonus può essere applicato anche in assenza di una persona disabile che abita l’immobile.
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2) Che documentazione occorre per dimostrare che si tratti di un intervento a norma?
Il comma 4 dell’art. 119- ter del dl 34/2020 che ha introdotto il Bonus del 75% stabilisce che ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. Quindi il fornitore dei beni o l’impresa che realizza l’intervento deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta sotto la sua responsabilità il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento in questione.
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3) Per effettuare gli interventi agevolati è necessario presentare la CILA?
Non occorre la CILA in tutti i casi in cui gli interventi vengono realizzati all’interno dei singoli immobili e non comportano variazioni catastali né modifiche delle parti strutturali dell’immobile. Al di fuori di questi casi, infatti, le opere di abbattimento delle barriere architettoniche rientrano nella lista degli interventi di edilizia libera di cui al Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”.
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4) La detrazione è riconosciuta per tutti gli immobili o solo per quelli per uso abitativo?
Come precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 23/2022, per poter usufruire dell’agevolazione non c’è nessuna limitazione in riferimento alle categorie catastali degli immobili interessati ai lavori, sempre che, ovviamente siano rispettati i criteri del D. M. 236/1989. Unica condizione è che i lavori siano effettuati su “edifici già esistenti”. Inoltre, per espressa indicazione della norma, possono usufruire dell’agevolazione anche gli esercenti arti e professioni, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa sugli immobili, anche per uso produttivo, di proprietà o in locazione al momento di avvio dei lavori (o al momento del sostenimento delle spese se precedente).
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5) Ci sono regole specifiche per il pagamento?
Sì. I contribuenti IRPEF che non hanno reddito d’impresa debbono effettuare il pagamento mediante bonifico il cosiddetto “bonifico parlante”, ossia il bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
I titolari di reddito d’impresa non sono tenuti ad utilizzare il bonifico in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.
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6) Quali sono i massimali di spesa ammessi alla detrazione?
I massimali sui quali calcolare la detrazione sono pari a: 50.000 euro per gli interventi sugli edifici unifamiliari e per gli interventi nei singoli appartamenti. In caso di lavori sulle parti comuni, invece, l’importo sul quale calcolare la detrazione è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari fino a otto, e 30.000 euro per le eventuali ulteriori unità.
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7) Se si effettuano interventi sia sulle parti comuni che su quelle private è possibile utilizzare due diversi massimali di spesa?
Sì. Si applicano le stesse regole previste per il Bonus Casa, quindi è sempre possibile avere due tetti di spesa distinti, uno per gli interventi sulle parti comuni e l’altro per i lavori in casa.
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8) Nel massimale di spesa rientrano anche gli interventi di completamento?
Sì. Seguendo le regole previste per tutti i Bonus Edilizi lo stesso sconto può essere applicato anche per le opere di completamento dell’intervento principale come, ad esempio, la sistemazione di un pavimento in caso di allargamento di porte.
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9) E se i 50.000 euro di massimale ammesso per la spesa non bastano è possibile utilizzare anche il Bonus Casa al 50% per le spese che dovessero restare fuori?
Per questo come per tutti gli altri Bonus sulla casa vale sempre il principio in base al quale i Bonus non si sommano su una stessa spesa, ma se vengono realizzati interventi diversi è possibile applicare la relativa detrazione per ciascuno di questi. Così, ad esempio se si tratta di effettuare un intervento complessivo che comprende più opere che rientrano tra quelle agevolabili, ad esempio realizzazione di un ascensore interno, sostituzione degli infissi e rifacimento bagni, e il massimale di 50.000 euro ammesso al Bonus Barriere viene assorbito dalle prime due voci di spesa, per il rifacimento dei bagni è comunque possibile fare ricorso al Bonus del 50% nell’ambito del tetto di spesa di 96.000 euro. E’ necessario che le spese che accedono a Bonus diversi siano distintamente fatturate.
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10) Per il Bonus è sempre possibile avere lo sconto in fattura o la cessione del credito o ci sono limitazioni?
Per il Bonus Barriere le opzioni alternative alla detrazione diretta sono ammesse senza alcuna limitazione. Lo prevede il comma 1-bis dell’art. 3 del decreto 11/2023 secondo il quale le modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali “non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
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Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, profondamente rivista dopo la conversione in legge del decreto n. 39/2024.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.L’opera contiene infine 35 casi risolti e i modelli per l’Asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti dell’intervento agevolato.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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