Accesso civico al permesso di costruire, una sentenza recente

Una recente sentenza ci offre lo spunto per approfondire l’operatività dell’accesso civico per la visione di atti relativi a permesso di costruire

Mario Petrulli 17/07/23
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Come è noto, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’accesso civico ex art. 5[1] del Decreto Legislativo n. 33/2013 “garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al di fuori degli obblighi di pubblicazione previsti dallo stesso decreto. L’esercizio del diritto – dichiaratamente funzionale a favorire il controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni pubbliche ed a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico – non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ed è subordinato alla sola tutela degli interessi giuridicamente rilevanti identificati dal successivo articolo 5-bis” (Tar Toscana, sez. III, sent. 896/2021)[2].

La recente sentenza 28 giugno 2023, n. 3897, del TAR Campania, Napoli, sez. VIII, ci offre lo spunto per approfondire l’operatività dell’accesso civico nel caso in cui l’oggetto di ostensione sia un titolo edilizio.

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Nel caso specifico, un cittadino presentava istanza di accesso civico per la visione degli atti relativi a due permessi di costruire della cui esistenza veniva a conoscenza attraverso l’avviso pubblico previsto dall’art. 20, comma 6[3], del Testo Unico Edilizia[4].

Dopo un’interlocuzione con l’ufficio tecnico, gli veniva negato l’accesso sulla scorta di una serie di motivazioni quali la natura endoprocedimentale degli atti richiesti, la sussistenza di un possibile pregiudizio concreto alla tutela di dati personali, nonché, la presenza di interessi economici e commerciali tra cui la proprietà intellettuale (ciò, con specifico riferimento agli elaborati progettuali). Di conseguenza, il richiedente provvedeva ad impugnare il diniego dinanzi al giudice amministrativo, vedendosi accogliere il ricorso.

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Secondo i giudici, in particolare:

  • con specifico riferimento al diritto alla riservatezza, non vi è alcun motivo di presumere che, in concreto, la pratica edilizia in questione contenga dati personali che non siano già conosciuti[5];
  • per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza, in quanto i titoli edilizi sono atti soggetti a pubblicazione (i titoli edilizi e i relativi atti erano oggetto di pubblicazione nella vigenza della Legge n. 1150/42, cosi come modificata dalla Legge n. 765/67; l’art. 31 della Legge n. 1150/42 prevedeva la completa ostensibilità dei titoli edilizi e della relativa documentazione. Tale previsione è stata confermata dall’art. 20, comma 6, del Testo Unico Edilizia che prevede la pubblicazione all’albo pretorio del permesso di costruire); a tal proposito, non pare superfluo evidenziare che, secondo la giurisprudenza[6], l’esigenza di trasparenza non si limita al permesso di costruire ma si estende anche alla SCIA/DIA;
  • non emerge, inoltre, in alcun modo che l’accesso agli atti che hanno condotto al rilascio dei titoli edilizi possa recare un pregiudizio concreto a “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale” (cfr. lettera c) del comma 2, dell’art. 5 bis del Decreto Legislativo n. 33/2013).

In particolare, con riguardo alle relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento di ciascuno dei titoli edilizi rilasciati, non può configurarsi alcuna lesione di interessi economici e commerciali dei destinatari, né quanto alla tutela del diritto d’autore o a segreti commerciali, trattandosi di mere rappresentazioni grafiche ed elaborati utili a trasporre sul piano reale e delineare l’oggetto, la localizzazione e gli sviluppi planimetrici dell’attività edilizia realizzata[7].

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Continua a leggere, la nota [1] subito sotto i nostri consigli di lettura contiene l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013 sull’accesso civico a dati e documenti

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[1] Art. 5. Accesso civico a dati e documenti

  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
  3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
  4. a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  5. b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
  6. c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
  7. d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
  8. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
  9. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
  10. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.
  11. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  12. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
  13. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
  14. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
  15. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[2] TAR Campania, Salerno, sez. VII, sent. 26 settembre 2023, n. 5937.

[3] “[…] Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio”.

[4] DPR n. 380/2001.

[5] TAR Toscana, sez. III, sent. 12 giugno 2021, n. 896; TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 15 marzo 2022, n. 382.

[6] TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 14 febbraio 2022, n. 136: “Inoltre per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza (TAR Toscana, sez. III, n. 896/2021) in quanto i titoli edilizi sono atti soggetti a pubblicazione (T.A.R. Lombardia-Bresca, Sez. II, n. 871 del 9.12.2021; Id. n. 735 del 6/8/2021), trasparenza che si estende anche alla DIA e alla SCIA, stante l’evidente “identità di ratio” con il permesso di costruire (così T.A.R. Campania-Napoli, sez. II, 12.2.2019 n. 766)”.

[7] TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 14 febbraio 2022, n. 136; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 9 novembre 2018, n. 347.

Immagine: iStock/Ralf Geithe

Mario Petrulli

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