Con la circolare 17 del 26 giugno scorso che contiene tutte le regole per le detrazioni per i lavori edilizi, l’Agenzia delle entrate fa il punto anche sul bonus barriere introdotto dall’art. 11-ter del decreto Rilancio. Confermata la possibilità di interventi ad ampio raggio, ma senza subentro nella detrazione in caso di vendita dell’appartamento né in caso di eredità.
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Il Bonus per tutti i lavori
Per prima cosa, come previsto da recenti documenti di prassi, l’Agenzia ribadisce che l’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:
- la sostituzione di finiture, quali pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti;
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.
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Rispetto delle prescrizioni ministeriali e relativa attestazione
Ai fini dell’accesso alla detrazione, continua la circolare, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità. Previsto per questo tra i documenti necessari per il riconoscimento della detrazione la documentazione attestate il rispetto dei relativi requisiti. Al di là di questo però, come detto, non ci sono limiti alla tipologia di intervento. E nella detrazione rientrano anche le spese “necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme”.
Ribadito così che in caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
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I tetti di spesa
Quanto all’ammontare di spesa sul quale è ammessa la detrazione, il testo dell’art. 119-ter fissa tre limiti diversi:
a) 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Una formulazione che lasciava il dubbio sull’ammontare di spesa previsto in caso di interventi negli appartamenti condominiali: come si deve regolare chi vuol fare interventi in casa propria quando abita in condominio? A quale tetto di spesa bisogna far riferimento?
Una questione alla quale ha risolto l’Agenzia che si è dimostrata davvero di manica larga. Come si legge infatti a pag. 86 della circolare “possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50 mila euro”.
Davvero una buona notizia e una indicazione che scioglie tutti i dubbi.
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Interessate tutte le tipologie di immobili
La circolare conferma anche la possibilità di utilizzare il Bonus per gli interventi su tutte le categorie di immobili, anche su quelli produttivi e commerciali.
Considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni – si legge infatti – si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
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La detrazione non si trasmette
Infine un’ultima precisazione sul passaggio della detrazione per successione o in caso di vendita dell’immobile. L’Agenzia è molto chiara: in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.
La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.
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