Le circolari 14/E e 15/E – uscite il 19 giugno 2023 e firmate dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini – contengono infatti i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.
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Sottolineiamo però che le detrazioni relative agli interventi edilizi (Superbonus, recupero del patrimonio edilizio, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate, Ecobonus, Bonus Barriere Architettoniche, Bonus Mobili ed Elettrodomestici, acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) non sono trattate in queste circolari ma saranno oggetto di uno specifico documento di prassi, atteso a breve.
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Gli argomenti trattati in queste due circolari (l’esposizione per paragrafi segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023) sono molteplici, ma tra le novità di quest’anno si segnalano nello specifico i chiarimenti resi in tema di:
Visto di conformità: acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti
Sul visto di conformità vengono recepite le modifiche normative introdotte dall’articolo 6 del Dl n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni Fiscali), intervenute a decorrere dall’anno d’imposta 2022, al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili.
In particolare, nell’ipotesi di dichiarazione precompilata presentata senza modifiche, è previsto l’esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri.
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Visto di conformità Superbonus
Per quanto riguarda Superbonus e visto di conformità, l’Agenzia delle entrate nelle circolare 14/E chiarisce – tra le altre cose – che il contribuente che intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi, in caso non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione, può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto abilitato diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.
Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il visto, da esibire in caso di controllo.
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