Bonus Barriere architettoniche 75: i beneficiari

Il Bonus è una detrazione d’imposta non limitata al soggetti IRPEF ma che può essere usufruita anche dai soggetti IRES. Anche la categoria catastale dell’immobile non conta. Unici vincoli: rispetto dei requisiti tecnici degli interventi ed esistenza dell’edificio

Lisa De Simone 16/06/23
Bonus del 75% per tutti i contribuenti, compresi titolari di partita IVA e società di qualunque tipologia, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche sugli immobili di proprietà o in locazione. Il bonus, infatti, è una detrazione d’imposta non limitata al soggetti IRPEF ma che può essere usufruita anche dai soggetti IRES.

Anche la categoria catastale dell’immobile non conta, per cui l’agevolazione può essere utilizzata sia sugli immobili strumentali che su quelli commerciali.

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Unico vincolo il rispetto dei requisiti richiesti dal D. M. 236/1989 che contiene le prescrizioni tecniche per gli interventi in questione. Una possibilità passata un po’ sotto silenzio ma che ora dopo alcune precisazioni delle Entrate è diventata di grande attualità.

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Agevolazione solo sugli edifici esistenti

La detrazione prevista dalla legge di Bilancio per il 2022 che ha introdotto un nuovo art. 119-ter nel decreto Rilancio, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio per il 2023. Con il decreto 11/2023, il cosiddetto “decreto cessioni”, è stata prevista la possibilità di mantenere l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito per questo bonus fino alla sua scadenza naturale.

La nuova agevolazione – scriveva l’Agenzia presentando il bonus nella circolare 23/2022si aggiunge alla detrazione del 50% per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, e al Superbonus, che già prevedeva la possibilità di ottenere la detrazione maggiorata al 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, a fronte però della realizzazione di lavori trainanti.

Il nuovo bonus barriere con l’aliquota del 75% non è invece vincolato all’effettuazione degli interventi trainanti, né ad altre condizioni di sorta legate, ad esempio, alla presenza di soggetti disabili nell’immobile interessato ai lavori. L’agevolazione, però, sottolineava l’Agenzia, spetta solo per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”, quindi non per interventi in fase di costruzione né per gli interventi effettuati in caso di lavori di ristrutturazione realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

Nessuna limitazione in riferimento alla categoria catastale o ad altra classificazione dell’immobile.

Lisa De Simone ha preparato per noi una guida completa a questa agevolazione: Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%. Come usufruire del bonus per tutte le tipologie di intervento. Regole e procedure per condomini, appartamenti e immobili  (Maggioli editore, giugno 2023).

Tutti i contribuenti, nessuno escluso

Quanto ai soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, l’Agenzia spiegava che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione sono ricompresi:

  • le persone fisiche;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Il bonus, dunque, può essere utilizzato anche dai soggetti IRES, come da tutti gli altri contribuenti, sia sugli immobili di proprietà sia su quelli utilizzati a fronte di un contratto di locazione. Ed è ammessa anche l’opzione per sconto o cessione.

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Bonus barriere per gli immobili di qualunque categoria

I chiarimenti sul diritto ad avere il bonus anche per gli interventi da effettuare su immobili strumentali per natura, o di qualunque altra categoria, compresi gli immobili “merce”, sono contenuti nella risposta 444/2022 con la quale l’Agenzia ha fornito le indicazioni ad una impresa che intendeva eseguire interventi finalizzati alla rimozione di ostacoli alla mobilità su degli immobili di sua proprietà concessi in locazione.

L’Agenzia ha sottolineato che la norma infatti non individua i soggetti beneficiari e per quanto riguarda gli immobili si limita a riconoscere il beneficio agli “edifici esistenti”, per cui nulla vieta di ottenere il bonus anche per gli immobili classificati tra i beni strumentali per natura.

L’Agenzia, riprendendo le indicazioni della circolare 23/2022 ha dunque ribadito che la detrazione “spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali”.

Anche nel caso in cui gli immobili in questione siano stati dati in locazione. In questo caso, si legge ancora nella risposta, “in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio la detrazione può spettare ai detentori dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio”.

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Sì alle opzioni per sconto e cessione per chi paga IRES

E anche per i soggetti IRES c’è la possibilità di utilizzare sconto o cessione. A precisarlo la risposta 475/2022. Il quesito questa volta era stato formulato da una società che voleva chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il bonus del 75% per migliorare l’accessibilità di un locale commerciale detenuto in locazione, e sul diritto ad esercitare le opzione alternative all’uso diretto della detrazione.

Anche in questo caso la risposta delle Entrata è stata positiva. Sì al bonus e inoltre “la società, come qualunque altro contribuente, potrà avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 121 del decreto Rilancio, in base al quale potrà optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative della cessione o dello sconto”.

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Foto:iStock.com/imaginima

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