CCNL Edilizia Cooperative: la guida completa su livelli, mensilità e ferie

Analizziamo il CCNL in dettaglio con un esempio pratico di calcolo di una retribuzione lorda mensile spettante ad un dipendente assunto come impiegato

Paolo Ballanti 28/06/23
Il verbale di accordo del 3 marzo 2022 tra ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le sigle sindacali Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil ha rinnovato il CCNL del 18 luglio 2018 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

Il rinnovo contrattuale, decorrente dal 1° marzo 2022 e in scadenza il 30 giugno 2024, ha innanzitutto previsto un aumento dei minimi retributivi, distinto per livello di inquadramento. Si va dai 92,00 euro complessivi (in due tranche) per i dipendenti inquadrati al livello 1, sino ai 230,00 euro (sempre complessivi) del livello 8.

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Altre modifiche hanno interessato la disciplina dei contratti a termine, il preavviso di licenziamento e dimissioni ed il periodo di prova.

Analizziamo ora in dettaglio le principali disposizioni del CCNL Edilizia – cooperative.

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Sfera di applicazione

Il CCNL in parola si applica su tutto il territorio nazionale alle imprese cooperative di produzione e lavoro che svolgono le seguenti lavorazioni, in proprio e per conto di enti pubblici o di terzi privati:

  • Costruzioni edili;
  • Completamento e rifinitura delle costruzioni edili;
  • Costruzioni idrauliche;
  • Movimenti terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;
  • Costruzioni sotterranee;
  • Costruzioni di linee e condotti;
  • Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.

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Trattamento economico minimo

Il compenso lordo spettante ad operai ed impiegati interessati dal CCNL Edilizia – cooperative è composto da minimi retributivi e contingenza, pari a:

Livello Qualifica Minimo dal 1° marzo 2022 Minimo dal 1° luglio 2023 Contingenza
8 Quadri, impiegati direttivi 2.412,99 2.512,99 544,46
7 Quadri, impiegati direttivi 2.022,90 2.106,90 537,48
6 Impiegati di concetto, operai specializzati 1.737,34 1.809,34 530,98
5 Impiegati di concetto, operai specializzati 1.475,56 1.536,76 525,21
4 Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.321,69 1.376,29 521,70
3 Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.229,41 1.280,21 519,54
2 Impiegati d’ordine, operai qualificati 1.103,92 1.149,52 516,63
1 Impiegati d’ordine, operai comuni 965,21 1.005,21 513,60

Agli elementi retributivi citati si aggiunge l’E.D.R. pari a 10,33 euro mensili, senza distinzione in base al livello.

Un esempio pratico

Ipotizziamo il caso di un impiegato, inquadrato al 5° livello. La sua retribuzione lorda mensile sarà pari, attualmente, a: 1.475,56 (minimo) + 525,21 (contingenza) + 10,33 (E.D.R) = 2.011,10 euro.

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Scatti di anzianità

La retribuzione lorda di quadri e impiegati si compone anche degli scatti di anzianità, la cui maturazione è legata ai periodi di permanenza in azienda. Al contrario, per l’anzianità professionale degli operai intervengono le Casse edili.

Tornando agli scatti, ne spettano 5 per ogni biennio di anzianità aziendale. Ciascuno di essi, differenziato in base al livello di inquadramento, decorre dal mese successivo quello di compimento del biennio.

Livello Importo singolo scatto
8 16,53
7 13,94
6 12,85
5 10,46
4 9,62
3 8,99
2 8,22

Da notare che in caso di passaggio di livello, l’impiegato – quadro mantiene in cifra l’importo degli scatti già maturati.

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Premio di ingresso

Dal 1° marzo 2022 spetta un premio di 100 euro ai giovani inquadrati nella categoria operai:

  • di età inferiore a 29 anni;
  • che accedono per la prima volta al settore edile;
  • che restano nella stessa azienda per almeno 12 mesi.

Il premio in questione, per il quale è esclusa l’incidenza su altri istituti retributivi compreso il TFR, è riconosciuto in un’unica soluzione decorsi i citati 12 mesi dall’assunzione.

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Mensilità aggiuntive

Agli impiegati spetta la tredicesima mensilità (pari ad una mensilità della retribuzione globale) da liquidare a carico del datore di lavoro non oltre il 20 dicembre. Per gli operai, al contrario, opera il sistema delle Casse edili.

Viene inoltre riservato agli impiegati il cosiddetto “premio annuo” (pari, anche in questo, caso, ad una mensilità di retribuzione globale) in pagamento entro il 10 luglio, da calcolarsi in base all’anzianità di servizio maturata nei 12 mesi precedenti.

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Ferie e permessi

A titolo di ferie spettano 4 settimane di calendario, equivalenti a 160 ore.

Il CCNL riconosce inoltre 88 ore annue di permessi per “Riduzione orario di lavoro” (ROL), comprensivi di 32 ore a titolo di festività soppresse. I ROL maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro ordinario effettivamente prestato (1 ora ogni 25 per i lavoratori discontinui).

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Lavoratori studenti

Previsti permessi retribuiti per i giorni dell’esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi.

Sono altresì contemplate 120 ore di permesso non retribuito, nel corso dell’anno solare, il cui utilizzo è programmato trimestralmente “pro-quota”, in sede aziendale.

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Diritto allo studio

Con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio dei dipendenti vengono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno.

L’assenza contemporanea per la frequenza ai corsi non può superare il 3% della forza lavoro occupata nell’unità produttiva. L’accesso ai permessi è comunque garantito ad almeno un lavoratore.

Sono inoltre concessi permessi retribuiti ai dipendenti non in prova, i quali intendono frequentare esclusivamente corsi di studio attinenti al settore delle costruzioni e compresi nell’ordinamento scolastico ed universitario, con riferimento alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria ovvero altre facoltà o istituti legalmente riconosciuti.

I corsi non possono comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.

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Foto:iStock.com/Andrii Atanov

Paolo Ballanti

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